7.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 297/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — OC e a., Adusbef, Federconsumatori, PB e a., QA e a. / Banca d’Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Causa C-686/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ricevibilità - Articoli 63 e seguenti TFUE - Libera circolazione dei capitali - Articoli 107 e seguenti TFUE - Aiuti di Stato - Articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Libertà d’impresa - Diritto di proprietà - Regolamento (UE) n. 575/2013 - Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento - Articolo 29 - Regolamento (UE) n. 1024/2013 - Articolo 6, paragrafo 4 - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Compiti specifici attribuiti alla Banca centrale europea (BCE) - Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 - Norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti - Normativa nazionale che impone una soglia di attivo alle banche popolari costituite in forma di società cooperative e consente di limitare il diritto al rimborso delle azioni dei soci recedenti)

(2020/C 297/11)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: OC e a., Adusbef, Federconsumatori, PB e a., QA e a.

Resistenti: Banca d’Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Nei confronti di: Banca Popolare di Sondrio ScpA, Veneto Banca ScpA, Banco Popolare — Società Cooperativa, Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons), Banco BPM SpA, Unione di Banche Italiane — Ubi Banca SpA, Banca Popolare di Milano, Amber Capital Italia SGR SpA, RZ e a., Amber Capital UK LLP, Unione di Banche Italiane — Ubi Banca ScpA, Banca Popolare di Vicenza ScpA, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio SC

Dispositivo

1)

L’articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, l’articolo 10 del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento n. 575/2013 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti, nonché gli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro che vieta alle banche popolari stabilite nel territorio di quest’ultimo di rifiutare il rimborso degli strumenti di capitale, ma che consente a tali banche di rinviare per un periodo illimitato il rimborso della quota del socio recedente e di limitare in tutto o in parte l’importo di tale rimborso, a condizione che i limiti di rimborso decisi nell’esercizio di tale facoltà non eccedano quanto necessario, tenuto conto della situazione prudenziale di dette banche, al fine di garantire che gli strumenti di capitale da esse emessi siano considerati strumenti del capitale primario di classe 1, alla luce, in particolare, degli elementi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 241/2014, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

Gli articoli 63 e seguenti TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro, che fissa una soglia di attivo per l’esercizio di attività bancarie da parte di banche popolari stabilite in tale Stato membro e costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata, al di sopra della quale tali banche sono obbligate a trasformarsi in società per azioni, a ridurre l’attivo al di sotto di detta soglia o a procedere alla loro liquidazione, a condizione che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione degli obiettivi di interesse generale che essa persegue e non ecceda quanto necessario per il loro raggiungimento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 35 del 28.01.2019.