25.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 28/2 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel d’Aix-En-Provence — Francia) — Procedimento penale a carico di B S, C A
(Causa C-663/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle merci - Organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa - Deroghe - Tutela della salute - Legislazione nazionale che limita l’industrializzazione e la commercializzazione della canapa soltanto alle fibre e ai semi - Cannabidiolo (CBD))
(2021/C 28/02)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel d’Aix-En-Provence
Imputati nel procedimento principale
B S, C A
con l’intervento di: Ministère public, Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Dispositivo
Gli articoli 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che vieta la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, a meno che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo della tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento. Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, e il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che non si applicano a una siffatta normativa.