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11.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 9/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 novembre 2020 — Commissione europea / Repubblica italiana
(Causa C-644/18) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2008/50/CE - Qualità dell’aria ambiente - Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI - Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in determinate zone e agglomerati italiani - Articolo 23, paragrafo 1 - Allegato XV - Periodo di superamento «il più breve possibile» - Misure appropriate)
(2021/C 9/02)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente G. Gattinara e K. Petersen, successivamente M. Gattinara e E. Manhaeve, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da F. De Luca e P. Gentili, agents)
Dispositivo
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1) |
La Repubblica italiana, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso,
è venuta meno all’obbligo sancito dal combinato disposto dell’articolo 13 e dell’allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa e non avendo adottato, a partire dall’11 giugno 2010, misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le concentrazioni di particelle PM10 in tutte tali zone, è venuta meno agli obblighi imposti dall’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, letto da solo e in combinato disposto con l’allegato XV, parte A, di tale direttiva, e, in particolare, all’obbligo previsto all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di far sì che i piani per la qualità dell’aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile. |
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2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |