20.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 240/9


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2020 — Commissione europea / Romania

(Causa C-638/18) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2008/50/CE - Qualità dell’aria ambiente - Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI - Superamento sistematico e persistente dei valori limite per le microparticelle (PM10) nella zona RO32101 (Bucarest, Romania) - Articolo 23, paragrafo 1 - Allegato XV - Periodo di superamento «il più breve possibile» - Misure appropriate)

(2020/C 240/11)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Nicolae e E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Romania (rappresentanti: inizialmente A. Wellman, O.-C. Ichim, M. Chicu e C.-R. Canţăr, poi E. Gane, A. Wellman, O.-C. Ichim e M. Chicu, agenti)

Dispositivo

1)

La Romania, da un lato, a causa dell’inosservanza sistematica e continuata, dal 2007 fino ad almeno il 2016, dei valori limite giornalieri per le concentrazioni di PM10 e a causa dell’inosservanza sistematica e continuata, dal 2007 al 2014 incluso, ad eccezione del 2013, dei valori limite annuali per le concentrazioni di PM10 nella zona RO32101 (Bucarest, Romania), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, in combinato disposto con l’allegato XI della medesima direttiva, e, dall’altro lato, è venuta meno, per quanto riguarda tale zona, dall’11 giugno 2010, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva, in combinato disposto con l’allegato XV della medesima, in particolare all’obbligo previsto all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di assicurare che il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile.

2)

La Romania è condannata alle spese.


(1)  GU C 445 del 10.12.2018.