6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — LH / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Causa C-564/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica d’asilo - Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale - Direttiva 2013/32/UE - Domanda di protezione internazionale - Articolo 33, paragrafo 2 - Motivi di inammissibilità - Normativa nazionale che prevede l’inammissibilità della domanda se il richiedente è arrivato nello Stato membro interessato attraverso un paese in cui non è esposto a persecuzione o al rischio di danno grave, o se tale paese fornisce sufficiente protezione - Articolo 46 - Diritto a un ricorso effettivo - Controllo giurisdizionale delle decisioni amministrative riguardante l’inammissibilità delle domande di protezione internazionale - Termine di otto giorni per pronunciarsi - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

(2020/C 222/10)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: LH

Convenuto: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Dispositivo

1)

L’articolo 33 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale con la motivazione che il richiedente è arrivato nel territorio dello Stato membro interessato attraversando uno Stato in cui non è esposto a persecuzioni o a un rischio di danno grave, o in cui è garantito un adeguato livello di protezione.

2)

L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che impartisce al giudice, investito di un ricorso avverso una decisione che respinge una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile, un termine di otto giorni per pronunciarsi, qualora tale giudice non sia in grado di assicurare, entro un simile termine, l’effettività delle norme sostanziali e delle garanzie processuali riconosciute al richiedente dal diritto dell’Unione.


(1)  GU C 436 del 3.12.2018.