11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/32


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg - Germania) – GP/Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West

(Causa C-473/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Lavoratori migranti - Norme dell’Unione europea sulla conversione valutaria - Regolamento (CE) n. 987/2009 - Decisione H3 della commissione amministrativa per il coordinamento degli affari sociali - Calcolo dell’integrazione differenziale per gli assegni familiari dovuta ad un lavoratore che risiede in uno Stato membro e lavora in Svizzera - Determinazione della data di riferimento del tasso di cambio)

(2019/C 383/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: GP

Convenuta: Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West

Dispositivo

1)

Per quanto riguarda la conversione valutaria di una prestazione per figli a carico al fine di determinare l’eventuale importo di un’integrazione differenziale ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, non incide sull’applicazione e sull’interpretazione dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 nonché della decisione H3 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento n. 987/2009, il fatto che tale prestazione sia versata in franchi svizzeri da un’istituzione svizzera.

2)

La decisione H3 del 15 ottobre 2009 deve essere interpretata nel senso che il suo punto 2 è applicabile in sede di conversione valutaria di prestazioni familiari per figli a carico al fine di determinare l’eventuale importo di un’integrazione differenziale a norma dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 988/2009.

3)

Il punto 2 della decisione H3 del 15 ottobre 2009 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, la nozione di «giorno in cui l’istituzione effettua l’operazione», ai sensi di tale disposizione, si riferisce al giorno in cui l’istituzione competente dello Stato di impiego effettua il pagamento della prestazione familiare in oggetto.


(1)  GU C 427 del 26.11.2018.