1.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/2 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 dicembre 2020 — Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd / Distillerie Bonollo SpA e a.
(Causa C-461/18 P) (1)
(Impugnazione - Dumping - Importazioni di acido tartarico originario della Cina - Impugnazione proposta da un interveniente in primo grado - Articolo 56, secondo comma, secondo periodo, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea - Riesame intermedio parziale - Perdita del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato durante il procedimento di riesame - Modifica del dazio antidumping definitivo - Determinazione del valore normale - Articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009 - Impugnazione incidentale - Ricorso di annullamento proposto da produttori concorrenti stabiliti sul territorio dell’Unione europea - Ricevibilità - Incidenza diretta - Ripartizione delle competenze di esecuzione di una sentenza)
(2021/C 35/02)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (rappresentanti: K. Adamantopoulos, dikigoros, e P. Billiet, advocaat)
Altre parti nel procedimento: Distillerie Bonollo SpA Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie Srl (rappresentanti: R. MacLean, solicitor e A. Bochon, avocat) Comercial Química Sarasa SL, Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile e B. Driessen, agenti, assistiti da N. Tuominen, avocată), Commissione europea (rappresentanti: M. França, J.-F. Brakeland e A. Demeneix, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione principale è respinta. |
2) |
Il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 3 maggio 2018, Distillerie Bonollo e a./Consiglio (T-431/12, EU:T:2018:251), è annullato nella parte in cui, con esso, il Tribunale dell’Unione europea ha imposto al Consiglio dell’Unione europea di adottare i provvedimenti che l’esecuzione di tale sentenza comporta. |
3) |
L’impugnazione incidentale è respinta quanto al resto. |
4) |
La Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Distillerie Bonollo SpA, dall’Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, dalla Distillerie Mazzari SpA e dalla Caviro Distillerie Srl nonché dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea nell’ambito dell’impugnazione principale. |
5) |
La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, i quattro quinti delle spese sostenute dalla Distillerie Bonollo SpA, dall’Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, dalla Distillerie Mazzari SpA e dalla Caviro Distillerie Srl nell’ambito dell’impugnazione incidentale. |
6) |
La Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd e il Consiglio dell’Unione europea sopportano le proprie spese relative all’impugnazione incidentale. |