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17.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 54/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus – Finlandia) – ML/Aktiva Finants OÜ
(Causa C-433/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Obbligo di un procedimento in contradditorio e di un ricorso effettivo - Decisione di un giudice nazionale che dichiara esecutiva una sentenza pronunciata dal giudice di un altro Stato membro - Procedura nazionale di autorizzazione a proporre appello)
(2020/C 54/06)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein oikeus
Parti
Ricorrente: ML
Convenuta: Aktiva Finants OÜ
Dispositivo
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1) |
L’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un procedimento di autorizzazione a proporre impugnazione in cui, da un lato, un giudice d’appello statuisce sulla concessione di tale autorizzazione sulla base della decisione emessa in primo grado, del ricorso con cui è adito, delle eventuali osservazioni del convenuto e, ove necessario, sulla base di altri elementi del fascicolo e in cui, dall’altro lato, l’autorizzazione a proporre impugnazione deve essere concessa, in particolare, se sussistono dubbi circa la correttezza della decisione di cui trattasi, se non è possibile valutare la correttezza di tale decisione senza autorizzare l’impugnazione o se vi è un altro motivo importante per concedere un’autorizzazione a proporre impugnazione. |
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2) |
L’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un procedimento d’esame di un ricorso avverso una decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività, che non richiede che il convenuto sia previamente sentito qualora sia emessa una decisione a suo favore. |