6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — PG / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Causa C-406/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria - Procedure comuni ai fini del riconoscimento della protezione internazionale - Direttiva 2013/32/UE - Articolo 46, paragrafo 3 - Esame completo ed ex nunc - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto a un ricorso effettivo - Poteri e doveri del giudice di primo grado - Assenza del potere di riforma delle decisioni delle autorità competenti in materia di protezione internazionale - Normativa nazionale che prevede l’obbligo di statuire entro un termine di 60 giorni)

(2020/C 222/07)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: PG

Convenuto: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Dispositivo

1)

L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che conferisce ai giudici soltanto il potere di annullare le decisioni delle autorità competenti in materia di protezione internazionale, ad esclusione di quello di riformarle. Tuttavia, in caso di rinvio del fascicolo all’autorità amministrativa competente, occorre che sia adottata entro un breve termine una nuova decisione che sia conforme alla valutazione contenuta nella sentenza di annullamento. Inoltre, qualora un giudice nazionale abbia constatato, dopo aver effettuato un esame completo ed ex nunc di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti presentati dal richiedente la protezione internazionale, che, in applicazione dei criteri previsti dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, a tale richiedente deve essere riconosciuta una siffatta protezione per il motivo che egli invoca a sostegno della sua domanda, ma un’autorità amministrativa adotti successivamente una decisione in senso contrario, senza dimostrare a tal fine la sopravvenienza di nuovi elementi che giustifichino una nuova valutazione delle esigenze di protezione internazionale del richiedente interessato, detto giudice, qualora il diritto nazionale non gli conferisca alcun mezzo che gli consenta di far rispettare la sua sentenza, deve riformare tale decisione dell’autorità amministrativa non conforme alla sua precedente sentenza e sostituire ad essa la propria decisione riguardo alla domanda di protezione internazionale, disapplicando, se del caso, la normativa nazionale che gli vieti di procedere in tale senso.

2)

L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che impone al giudice investito di un ricorso avverso una decisione di rifiuto di una domanda di protezione internazionale un termine di 60 giorni per statuire, a condizione che tale giudice sia in grado di garantire, entro un termine siffatto, l’effettività delle norme sostanziali e delle garanzie procedurali riconosciute al richiedente dal diritto dell’Unione. In caso contrario, detto giudice è tenuto a disapplicare la normativa nazionale che fissa il termine per la decisione e, scaduto tale termine, a rendere la propria decisione il più rapidamente possibile.


(1)  GU C 311 del 3.9.2018.