27.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 137/11


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Tim SpA — Direzione e coordinamento Vivendi SA / Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Causa C-395/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori o di servizi - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 18, paragrafo 2 - Articolo 57, paragrafo 4 - Motivi di esclusione facoltativi - Motivo di esclusione riguardante un subappaltatore menzionato nell’offerta dell’operatore economico - Violazione, da parte del subappaltatore, degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro - Normativa nazionale che prevede un’esclusione automatica dell’operatore economico per una violazione siffatta)

(2020/C 137/13)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Tim SpA — Direzione e coordinamento Vivendi SA

Convenuti: Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Nei confronti di: E-VIA SpA

Dispositivo

L’articolo 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, non osta ad una normativa nazionale, in virtù della quale l’amministrazione aggiudicatrice abbia la facoltà, o addirittura l’obbligo, di escludere l’operatore economico che ha presentato l’offerta dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto qualora nei confronti di uno dei subappaltatori menzionati nell’offerta di detto operatore venga constatato il motivo di esclusione previsto dalla disposizione sopra citata. Per contro, tale disposizione, letta in combinato disposto con l’articolo 57, paragrafo 6, della medesima direttiva, nonché il principio di proporzionalità, ostano ad una normativa nazionale che stabilisca il carattere automatico di tale esclusione.


(1)  GU C 301 del 27.8.2018.