23.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 319/17


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 29 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt A/B

(C-388/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Armonizzazione delle normative fiscali - Direttiva 2006/112/CE - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Articolo 288, primo comma, punto 1, e articolo 315 - Regime speciale delle piccole imprese - Regime speciale dei soggetti passivi-rivenditori - Soggetto passivo-rivenditore cui si applica il regime del margine - Volume d’affari annuo che determina l’applicabilità del regime speciale delle piccole imprese - Margine di profitto o importi incassati)

(2019/C 319/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt A

Resistente: B

Dispositivo

L’articolo 288, primo comma, punto 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disciplina nazionale o a una prassi amministrativa nazionale in virtù della quale il volume d’affari cui far riferimento per l’applicabilità del regime speciale delle piccole imprese a un soggetto passivo rientrante nel regime speciale del margine previsto per i soggetti passivi-rivenditori è calcolato, conformemente all’articolo 315 di tale direttiva, tenendo conto soltanto del margine di profitto realizzato. Detto volume d’affari deve essere determinato sulla base di tutti gli importi al netto dell’imposta sul valore aggiunto incassati o da incassare da parte del soggetto passivo-rivenditore, indipendentemente dalle modalità secondo le quali tali importi saranno assoggettati ad imposizione in concreto.


(1)  GU C 328 del 17.09.2018.