2.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 68/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg, Bezirksgericht für Handelssachen Wien - Austria) – Barbara Rust-Hackner (C-355/18), Christian Gmoser (C-356/18), Bettina Plackner (C-357/18)/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreichet et KL/UNIQA Österreich Versicherungen AG, LK/DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, MJ/Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, NI/Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (C-479/18)

(Cause riunite da C-355/18 a C-357/18 e C-479/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione di servizi - Assicurazione diretta sulla vita - Direttive 90/619/CEE, 92/96/CEE, 2002/83/CE e 2009/138/CE - Diritto di rinuncia - Informazione errata circa le modalità d’esercizio del diritto di rinuncia - Requisiti formali della dichiarazione di rinuncia - Effetti sugli obblighi dell’impresa di assicurazione - Termine - Estinzione del diritto di rinuncia - Possibilità di una rinuncia successiva alla risoluzione dal contratto - Rimborso del valore di riscatto del contratto - Restituzione dei premi versati - Diritto agli interessi compensativi - Prescrizione)

(2020/C 68/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg, Bezirksgericht für Handelssachen Wien

Parti

Ricorrenti: Barbara Rust-Hackner (C-355/18), Christian Gmoser (C-356/18), Bettina Plackner (C-357/18), KL, LK, MJ, NI (C- C-479/18)

Convenuta: Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich C-355/18 – C-357/18, UNIQA Österreich Versicherungen AG, DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (C-479/18)

Dispositivo

1)

L’articolo 15, paragrafo 1, della seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell’8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE, come modificata dalla direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita); l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, della medesima direttiva, nonché l’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), in combinato disposto con l’articolo 186, paragrafo 1, della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che il termine per esercitare il diritto di rinuncia ad un contratto di assicurazione sulla vita inizia a decorrere dal momento in cui il contraente dell’assicurazione è informato del fatto che il contratto è concluso, anche qualora l’informazione trasmessa dall’impresa di assicurazione a tale contraente

ometta di precisare che il diritto nazionale applicabile al contratto non prevede alcun requisito formale ai fini dell’esercizio di detto diritto di rinuncia, o

indichi requisiti formali in realtà non richiesti dal diritto nazionale applicabile a tale contratto o dalle clausole contrattuali di detto contratto, purché una siffatta indicazione non privi i contraenti dell’assicurazione della possibilità di esercitare il loro diritto di rinuncia sostanzialmente alle stesse condizioni che si sarebbero verificate se l’informazione fosse stata esatta. Spetta ai giudici del rinvio esaminare, in base ad una valutazione globale che tenga conto in particolare del contesto normativo nazionale e dei fatti del procedimento principale, se l’errore contenuto nell’informazione trasmessa al contraente dell’assicurazione privasse quest’ultimo di una siffatta possibilità.

2)

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619, come modificata dalla direttiva 92/96, in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva 92/96, deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di informazione trasmessa dall’impresa di assicurazione al contraente, riguardante il diritto di rinuncia di quest’ultimo, o in presenza di un’informazione trasmessa dall’impresa di assicurazione che sia errata al punto di privare il contraente della possibilità di esercitare il suo diritto di rinuncia sostanzialmente alle stesse condizioni che si sarebbero verificate se l’informazione fosse stata esatta, il termine per l’esercizio del diritto di rinuncia non decorre, anche se il contraente dell’assicurazione è venuto a conoscenza dell’esistenza del diritto di rinuncia con altri mezzi.

3)

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619, come modificata dalla direttiva 92/96, in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva 92/96, e l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che, una volta risolto il contratto e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti da quest’ultimo, tra cui, in particolare, il versamento, da parte dell’impresa di assicurazione, del valore di riscatto, il contraente dell’assicurazione può ancora esercitare il suo diritto di rinuncia, purché il diritto applicabile al contratto non disciplini gli effetti giuridici dell’assenza di informazione sul diritto di rinuncia o della trasmissione di un’informazione errata.

4)

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619, come modificata dalla direttiva 92/96, l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 e l’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2009/138 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale l’impresa di assicurazione è tenuta a rimborsare a un contraente dell’assicurazione che abbia esercitato il suo diritto di rinuncia solo il valore di riscatto.

5)

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619, come modificata dalla direttiva 92/96, l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 e l’articolo 186, paragrafo 1, della direttiva 2009/138 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che istituisce un termine di prescrizione di tre anni per l’esercizio del diritto agli interessi compensativi connesso alla restituzione di somme indebite richiesta da un contraente dell’assicurazione che abbia esercitato il suo diritto di rinuncia, purché la fissazione di un siffatto termine non rimetta in discussione l’effettività del diritto di rinuncia di tale contraente, circostanza che spetta al giudice del rinvio nella causa C-479/18 verificare.


(1)  GU C 294 del 20.8.2018.

GU C 427 del 26.11.2018.