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19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/7 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele — Società semplice/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)
(Causa C-348/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Regolamento (CEE) n. 3950/92 - Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma - Determinazione del contributo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare dovuto - Riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati - Misura nazionale che riassegna i quantitativi inutilizzati sulla base di criteri obiettivi di priorità)
(2019/C 280/08)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele — Società semplice
Convenuta: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)
In presenza di: Comitato Spontaneo Produttori Latte (COSPLAT), Società Agricola Galleana — Società semplice, VS e a.
Dispositivo
L’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tale riassegnazione deve essere effettuata, tra i produttori che hanno superato i propri quantitativi di riferimento, in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore.