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5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/16 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Faro — Portogallo) — Cátia Correia Moreira/Município de Portimão
(Causa C-317/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2001/23/CE - Trasferimenti d’imprese - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Nozione di «lavoratore» - Modifica sostanziale delle condizioni di lavoro a scapito del lavoratore)
(2019/C 263/20)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Judicial da Comarca de Faro
Parti
Ricorrente: Cátia Correia Moreira
Convenuto: Município de Portimão
Dispositivo
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1) |
La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, e in particolare il suo articolo 2, paragrafo 1, lettera d), deve essere interpretata nel senso che una persona che ha stipulato, con il cedente, un contratto di collaborazione, ai sensi della normativa nazionale di cui al procedimento principale, può essere considerata come «lavoratore» e quindi beneficiare della protezione che tale direttiva concede, a condizione, tuttavia, che essa sia tutelata in quanto lavoratore da detta normativa e che benefici di un contratto di lavoro alla data del trasferimento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
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2) |
La direttiva 2001/23, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale la quale preveda che, in caso di trasferimento ai sensi di tale direttiva, e per il fatto che il cessionario è un comune, i lavoratori interessati debbano, da un lato, partecipare ad una procedura di concorso pubblico e, dall’altro, costituire un nuovo rapporto contrattuale con il cessionario. |