17.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 206/14


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 aprile2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Poznaniu — Polonia) — Aqua Med sp. z o.o./Irena Skóra

(Causa C-266/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Articolo 1, paragrafo 2 - Ambito di applicazione della direttiva - Clausola che attribuisce la competenza territoriale al giudice determinato in applicazione delle regole generali - Articolo 6, paragrafo 1 - Esame d’ufficio del carattere abusivo - Articolo 7, paragrafo 1 - Obblighi e poteri del giudice nazionale)

(2019/C 206/17)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Parti

Ricorrente: Aqua Med sp. z o.o.

Convenuta: Irena Skóra

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non è esclusa dall’ambito di applicazione di tale direttiva una clausola contrattuale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che opera un rinvio generale al diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la determinazione della competenza giurisdizionale a conoscere delle controversie tra le parti del contratto.

2)

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a norme di procedura, alle quali rinvia una clausola del contratto, che consentono al professionista, in caso di ricorso per l’asserita mancata esecuzione di un contratto da parte del consumatore, di scegliere tra il giudice competente del domicilio del convenuto e quello del luogo di esecuzione del contratto, a meno che la scelta del luogo di esecuzione del contratto comporti per il consumatore condizioni procedurali tali da poter restringere eccessivamente il diritto a un ricorso effettivo conferitogli dall’ordinamento giuridico dell’Unione, il che deve essere verificato dal giudice nazionale.


(1)  GU C 249 del 16.7.2018.