9.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/19


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/CEVA Freight Holland BV

(Causa C-249/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Codice doganale - Dichiarazione in dogana - Indicazione erronea della sottovoce della nomenclatura combinata - Avviso di rettifica - Articolo 78 di tale codice - Revisione della dichiarazione - Modifica del valore transazionale - Articolo 221 di tale codice - Termine di prescrizione del diritto al recupero dell’obbligazione doganale - Interruzione)

(2019/C 305/23)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: CEVA Freight Holland BV

Dispositivo

1)

L’articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, deve essere interpretato nel senso che, quando il dichiarante dispone della facoltà di scegliere il prezzo delle merci vendute per l’esportazione a destinazione del territorio dell’Unione europea che può essere utilizzato come base di valutazione per la determinazione del loro valore in dogana e da un controllo a posteriori risulta che la dichiarazione in dogana effettuata dal medesimo contiene un errore di classificazione doganale delle merci interessate che comporta l’applicazione di un dazio doganale più elevato, egli può chiedere, sulla base di tale articolo 78, la revisione di detta dichiarazione per ottenere la sostituzione del prezzo inizialmente indicato con un prezzo di transazione inferiore al fine di ottenere la riduzione dell’importo della sua obbligazione doganale.

2)

L’articolo 221, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, deve essere interpretato nel senso che spetta agli Stati membri determinare, nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza, la data in cui la comunicazione al debitore dell’importo dei dazi deve essere effettuata al fine di interrompere il termine di prescrizione di tre anni alla scadenza del quale l’obbligazione doganale si estingue.


(1)  GU C 276 del 6.8.2018.