8.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 131/15 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Oldenburg — Germania) — NK
(Causa C-231/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Trasporto - Trasporti su strada - Regolamento (CE) n. 561/2006 - Regolamento (UE) n. 165/2014 - Obbligo di utilizzo del tachigrafo - Deroga per i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali)
(2019/C 131/18)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Oldenburg
Parti
Ricorrente: NK
con l’intervento di: Staatsanwaltschaft Oldenburg, Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg
Dispositivo
L’espressione «mercati locali», di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera p), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, dev’essere interpretata nel senso che essa non può designare né la transazione effettuata tra un grossista di bestiame e un allevatore, né lo stesso grossista di bestiame, di modo che la deroga prevista da tale disposizione non può essere estesa ai veicoli che trasportano animali vivi direttamente dalle fattorie ai macelli locali.