29.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 255/13 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Krohn & Schröder GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen
(Causa C-226/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Articolo 212 bis - Procedure di importazione - Obbligazione doganale - Esenzione - Dumping - Sovvenzioni - Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese - Regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e (UE) n. 1239/2013 che istituiscono un dazio antidumping e un dazio compensativo - Esenzioni)
(2019/C 255/16)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Krohn & Schröder GmbH
Resistente: Hauptzollamt Hamburg-Hafen
Dispositivo
1) |
L’articolo 212 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretato nel senso che esso si applica alle esenzioni dai dazi antidumping e dai dazi compensativi, rispettivamente previste dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, e dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. |
2) |
L’articolo 212 bis del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere interpretato nel senso che, quando si applica a un’obbligazione doganale sorta ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, come modificato, per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, di tale regolamento, la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 non è soddisfatta quando la società collegata a quella indicata nell’elenco di cui all’allegato alla decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell’accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive, la quale ha prodotto, spedito e fatturato le merci considerate, non ha operato quale importatore di tali merci né le ha immesse in libera pratica, sebbene avesse avuto intenzione di agire in tal senso e abbia effettivamente ottenuto la fornitura di dette merci. |