23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 novembre 2019 – Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-192/18) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE - Stato di diritto - Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione - Principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici - Abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici dei tribunali ordinari polacchi - Possibilità di continuare a esercitare le funzioni di giudice al di là dell’età ex novo fissata previa autorizzazione del Ministro della Giustizia - Articolo 157 TFUE - Direttiva 2006/54/CE - Articolo 5, lettera a), e articolo 9, paragrafo 1, lettera f) - Divieto di discriminazioni fondate sul sesso in materia di retribuzione, occupazione e impiego - Introduzione di limiti di età per il pensionamento differenti per le donne e per gli uomini che esercitano le funzioni di giudice dei tribunali ordinari polacchi e del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) nonché quelle di magistrato del pubblico ministero polacco)

(2019/C 432/06)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Szmytkowska, K. Banks, C. Valero e H. Krämer, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, K. Majcher e S. Żyrek, agenti, assistiti da W. Gontarski, avocat))

Dispositivo

1)

La Repubblica di Polonia, introducendo, all’articolo 13, punti da 1 a 3, dell’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sull’organizzazione dei tribunali ordinari e di talune altre leggi), del 12 luglio 2017, un’età per il pensionamento differente per le donne e per gli uomini appartenenti alla magistratura giudicante dei tribunali ordinari polacchi e del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) o alla magistratura del pubblico ministero polacco, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 157 TFUE nonché degli articoli 5, lettera a), e 9, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

2)

La Repubblica di Polonia, conferendo al Ministro della Giustizia (Polonia), ai sensi dell’articolo 1, punto 26, lettere b) e c), della legge recante modifica della legge sull’organizzazione dei tribunali ordinari e di talune altre leggi, del 12 luglio 2017, il potere di autorizzare o meno la proroga dell’esercizio delle funzioni dei magistrati giudicanti dei tribunali ordinari polacchi al di là della nuova età per il pensionamento dei suddetti magistrati, quale abbassata dall’articolo 13, punto 1, della medesima legge, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

3)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 182 del 28.5.2018.