9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 77/3 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo no14 de Madrid - Spagna) – Almudena Baldonedo Martín/Ayuntamiento de Madrid
(Causa C-177/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Clausola 5 - Misure dirette ad evitare gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato - Indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro - Articoli 151 e 153 TFUE - Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Applicabilità - Differenza di trattamento basata sulla natura pubblica o privata, ai sensi del diritto nazionale, del regime che disciplina il rapporto di lavoro)
(2020/C 77/04)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado Contencioso-Administrativo no14 de Madrid
Parti
Ricorrente: Almudena Baldonedo Martín
Convenuto: Ayuntamiento de Madrid
Dispositivo
1) |
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale che non prevede il versamento di alcuna indennità né ai lavoratori a tempo determinato impiegati come funzionari ad interim né ai funzionari che sono impiegati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al momento della cessazione dal servizio, mentre prevede il pagamento di tale indennità agli agenti contrattuali a tempo indeterminato quando il loro contratto di lavoro viene risolto per un motivo oggettivo. |
2) |
Gli articoli 151 e 153 TFUE nonché la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che non prevede il versamento di alcuna indennità ai lavoratori a tempo determinato impiegati come funzionari ad interim alla cessazione dal servizio, mentre viene concessa un’indennità agli agenti contrattuali a tempo determinato alla scadenza del loro contratto di lavoro. |