29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X BV / Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-160/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale e tariffa doganale comune - Regolamento (CE) n. 1234/2007 - Regolamento (CE) n. 1484/95 - Importazione di carne di pollame congelata originaria del Brasile - Recupero a posteriori dei dazi addizionali all’importazione - Meccanismo di verifica - Metodo di calcolo dei dazi addizionali)

(2020/C 215/04)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: X BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE, come modificato dal regolamento (UE) n. 248/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010, dev’essere interpretato nel senso che la circostanza che talune merci importate nell’Unione siano state vendute in perdita, vale a dire a un prezzo inferiore al prezzo cif all’importazione, quale indicato nella dichiarazione in dogana, non è sufficiente, di per sé, per concludere che la realtà del prezzo cif all’importazione non è confermata, qualora l’importatore provi che l’insieme delle condizioni riguardanti lo svolgimento della spedizione di dette merci conferma la realtà di tale prezzo.

2)

L’articolo 3, paragrafo 5, e l’articolo 4 del regolamento n. 1484/95, come modificato dal regolamento n. 248/2010, devono essere interpretati nel senso che, nel caso in cui un importatore non sia stato in grado di provare la realtà del prezzo cif all’importazione indicato nella dichiarazione in dogana, le autorità doganali, al fine di applicare dazi addizionali, devono non tener conto di tale prezzo e ricorrere ai metodi di determinazione del valore in dogana delle merci importate, previsti agli articoli da 29 a 31 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996.


(1)  GU C 182 del 28.5.2018.