25.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/6 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 31 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa — Portogallo) — Agostinho da Silva Martins / Dekra Claims Services Portugal SA
(Causa C-149/18) (1)
((«Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali - Regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II) - Articoli 16 et 27 - Norme di applicazione necessaria - Direttiva 2009/103/CE - Assicurazione della responsabilità civile automobilistica - Articolo 28»))
(2019/C 112/08)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal da Relação de Lisboa
Parti
Ricorrente: Agostinho da Silva Martins
Convenuto: Dekra Claims Services Portugal SA
Dispositivo
1) |
L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), dev’essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che per l’azione di risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale stabilisce un termine di prescrizione di tre anni, non può essere qualificata come norma di applicazione necessaria ai sensi di detto articolo, a meno che il giudice adito constati, sulla scorta di un’analisi circostanziata del tenore letterale, dell’impianto sistematico, delle finalità nonché del contesto di adozione di detta disposizione, che essa riveste un’importanza tale nell’ordinamento giuridico nazionale da giustificare che ci si discosti dalla legge applicabile, quale designata a norma dell’articolo 4 di detto regolamento. |
2) |
L’articolo 27 del regolamento n. 864/2007 dev’essere interpretato nel senso che l’articolo 28 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, come trasposto nel diritto nazionale, non costituisce una disposizione di diritto dell’Unione che disciplini i conflitti di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali, ai sensi di tale articolo 27. |