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25.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Nederland — Paesi Bassi) procedimento penale a carico di ET
(Causa C-97/18) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca - Decisione quadro 2006/783/GAI - Articolo 12, paragrafi 1 e 4 - Legge applicabile all’esecuzione - Legge dello Stato di esecuzione che autorizza l’uso di sanzioni detentive finalizzate alla coercizione dell’adempimento in caso di mancata esecuzione del provvedimento di confisca - Conformità - Legge dello Stato di emissione che consente anch’essa l’uso di sanzioni detentive finalizzate alla coercizione dell’adempimento - Irrilevanza))
(2019/C 72/03)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Noord-Nederland
Parte nel procedimento penale
ET
Dispositivo
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1) |
L’articolo 12, paragrafi 1 e 4, della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’applicazione di una legge di uno Stato d’esecuzione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, ai fini dell’esecuzione di una decisione di confisca emessa nello Stato di emissione, autorizza, se del caso, l’uso di sanzioni detentive finalizzate alla coercizione dell’adempimento. |
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2) |
Il fatto che la legge dello Stato di emissione consenta anch’essa l’eventuale ricorso alla sanzione detentiva finalizzata alla coercizione all’adempimento non influisce in alcun modo sull’applicazione di una siffatta misura nello Stato di esecuzione. |