11.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 383/18 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) - Irlanda) – Nalini Chenchooliah/Minister for Justice and Equality
(Causa C-94/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione - Articolo 21 TFUE - Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio di uno Stato membro - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 3, paragrafo 1, e articoli 15, 27, 28, 30 e 31 - Nozione di «avente diritto» - Cittadino di uno Stato terzo coniuge di un cittadino dell’Unione che ha esercitato la propria libertà di circolazione - Ritorno del cittadino dell’Unione nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, in cui sconta una pena detentiva - Condizioni che si impongono allo Stato membro ospitante in forza della direttiva 2004/38/CE al momento dell’adozione di un provvedimento di allontanamento del suddetto cittadino di uno Stato terzo)
(2019/C 383/18)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court (Irlanda)
Parti
Ricorrente: Nalini Chenchooliah
Convenuto: Minister for Justice and Equality
Dispositivo
L’articolo 15 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che si applica a un provvedimento di allontanamento adottato nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo per il motivo che questi non dispone più di un diritto di soggiorno ai sensi della direttiva in parola, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui tale cittadino si è sposato con un cittadino dell’Unione all’epoca in cui quest’ultimo si avvaleva della propria libertà di circolazione recandosi e soggiornando con il suddetto cittadino di uno Stato terzo nello Stato membro ospitante, e il cittadino dell’Unione in questione ha, in seguito, fatto ritorno nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza. Ne consegue che le garanzie pertinenti prescritte agli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/38 si impongono al momento dell’adozione di un simile provvedimento di allontanamento, in aggiunta al quale non può in alcun caso essere disposto il divieto di ingresso nel territorio.