30.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 414/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2020 — Commissione europea / Ungheria

(Causa C-66/18) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ricevibilità - Competenza della Corte - Accordo generale sugli scambi di servizi - Articolo XVI - Accesso al mercato - Elenco di impegni specifici - Condizione relativa all’esistenza di un’autorizzazione - Articolo XX, paragrafo 2 - Articolo XVII - Trattamento nazionale - Prestatore di servizi con sede in uno Stato terzo - Normativa nazionale di uno Stato membro che impone condizioni per la fornitura di servizi di insegnamento superiore nel proprio territorio - Requisito relativo alla conclusione di un accordo internazionale con lo Stato in cui ha sede il prestatore - Requisito relativo all’offerta di una formazione nello Stato in cui ha sede il prestatore - Modifica delle condizioni di concorrenza a favore dei prestatori nazionali - Giustificazione - Ordine pubblico - Prevenzione delle pratiche ingannevoli - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Direttiva 2006/123/CE - Servizi nel mercato interno - Articolo 16 - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Esistenza di una restrizione - Giustificazione - Motivi imperativi di interesse generale - Ordine pubblico - Prevenzione delle pratiche ingannevoli - Livello elevato di qualità dell’insegnamento - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 13 - Libertà accademica - Articolo 14, paragrafo 3 - Libertà di creare istituti di insegnamento - Articolo 16 - Libertà d’impresa - Articolo 52, paragrafo 1)

(2020/C 414/02)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, L. Malferrari, B. De Meester e K. Talabér-Ritz, agenti)

Convenuta: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e G. Koós, agenti)

Dispositivo

1)

Adottando la misura prevista all’articolo 76, paragrafo 1, lettera a), del Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (legge CCIV del 2011, relativa all’istruzione superiore nazionale), come modificato dal Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény (legge XXV del 2017, recante modifica alla legge CCIV del 2011 relativa all’istruzione superiore nazionale), che subordina l’esercizio, in Ungheria, di un’attività di formazione finalizzata al rilascio di una laurea da parte degli istituti di insegnamento superiore esteri situati al di fuori dello Spazio economico europeo alla condizione che il governo ungherese e il governo dello Stato in cui ha sede l’istituto interessato abbiano acconsentito ad essere vincolati da un accordo internazionale, l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo XVII dell’Accordo generale sugli scambi di servizi, che figura all’allegato 1 B dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, firmato a Marrakech e approvato dalla decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994).

2)

Adottando la misura prevista all’articolo 76, paragrafo 1, lettera b), del Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (legge CCIV del 2011, relativa all’istruzione superiore nazionale), come modificato dal Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény (legge XXV del 2017, recante modifica alla legge CCIV del 2011 relativa all’istruzione superiore nazionale), che subordina l’esercizio, in Ungheria, dell’attività degli istituti di insegnamento superiore esteri alla condizione che essi offrano una formazione di insegnamento superiore nello Stato in cui hanno sede, l’Ungheria è venuta meno, nella parte in cui tale disposizione si applica a istituti di insegnamento superiore che hanno sede in uno Stato terzo membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo XVII dell’Accordo generale sugli scambi di servizi, che figura all’allegato 1 B dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, firmato a Marrakech e approvato dalla decisione 94/800, e, nella parte in cui essa si applica a istituti di insegnamento superiore aventi sede in un altro Stato membro, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 49 TFUE e dell’articolo 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

3)

Adottando le misure previste all’articolo 76, paragrafo 1, lettere a) e b), del Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (legge CCIV del 2011, relativa all’istruzione superiore nazionale), come modificato dal Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény (legge XXV del 2017, recante modifica alla legge CCIV del 2011 relativa all’istruzione superiore nazionale), l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, dell’articolo 14, paragrafo 3, e dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

4)

L’Ungheria è condannata alle spese.


(1)  GU C 211 del 18.6.2018.