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17.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/12 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Cobra Servicios Auxiliares SA/José David Sánchez Iglesias (C-29/18), José Ramón Fiuza Asorey (C-30/18), Jesús Valiño Lopez (C-44/18), FOGASA (C-29/18 e C-44/18), Incatema SL
(Cause riunite C-29/18, C-30/18 e C-44/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Nozione di «condizioni di impiego» - Comparabilità delle situazioni - Giustificazione - Nozione di «ragioni oggettive» - Indennità in caso di cessazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per una ragione oggettiva - Indennità inferiore versata alla scadenza di un contratto di lavoro «per la realizzazione di un’opera o un servizio»)
(2019/C 206/13)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parti
Ricorrente: Cobra Servicios Auxiliares SA
Convenuti: José David Sánchez Iglesias (C-29/18), José Ramón Fiuza Asorey (C-30/18), Jesús Valiño Lopez (C-44/18), FOGASA (C-29/18 e C-44/18), Incatema SL
Dispositivo
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale secondo la quale, in una situazione, come quella di cui al procedimento principale — in cui la risoluzione del contratto di appalto concluso tra il datore di lavoro e uno dei suoi clienti, da un lato, ha avuto la conseguenza di porre fine a contratti di lavoro per la realizzazione di un’opera o un servizio, intercorrenti tra il medesimo datore di lavoro e taluni lavoratori, e, dall’altro, ha comportato il licenziamento collettivo, basato su un motivo oggettivo, di lavoratori a tempo indeterminato assunti dal datore di lavoro in questione — l’indennità per cessazione del rapporto di lavoro versata ai primi lavoratori è inferiore a quella concessa ai lavoratori a tempo indeterminato.