Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 22 gennaio 2025 –
González Buñuel e a. / SRB (CRU)

(causa T-642/17)

«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Politica economica e monetaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Programma di risoluzione nei confronti di Banco Popular Español – Atto non impugnabile – Irricevibilità manifesta»

1. 

Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Decisione di adozione di un programma di risoluzione da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Entrata in vigore – Assenza di produzione di effetti giuridici vincolanti – Esclusione

(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 18, §§ 1-8, e 30, §§ 1 e 2)

(v. punti 13, 14)

2. 

Ricorso per risarcimento danni – Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni

(Artt. 263 e 340 TFUE)

(v. punto 17)

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento del Regno di Spagna, della Commissione europea, di Banco Santander, SA e di Banco Popular Español, SA.

3) 

Il sig. Antonio González Buñuel e gli altri ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato sono condannati a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico (SRB).

4) 

Il Regno di Spagna e la Commissione si faranno carico ciascuno delle proprie spese relative alle istanze di intervento.

5) 

Banco Santander si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute da Banco Popular Español relative alle istanze di intervento.