ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
12 ottobre 2018 ( *1 )
«Procedimento sommario – Prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Pubblicazione delle conclusioni dell’esame effettuato dall’EFSA sul riesame dell’approvazione della sostanza attiva Thiram – Domanda di trattamento riservato per taluni passaggi – Diniego di concessione del trattamento riservato – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza»
Nella causa T‑621/17 R,
Taminco BVBA, con sede a Gand (Belgio), rappresentata da C. Mereu e M. Grunchard, avvocati,
ricorrente,
contro
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), rappresentata da D. Detken e S. Gabbi, in qualità di agenti, assistiti da R. Van der Hout e C. Wagner, avvocati,
convenuta,
sostenuta da:
Commissione europea, rappresentata da G. Koleva e I. Naglis, in qualità di agenti,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione dell’EFSA del 18 luglio 2017 che respinge le domande di trattamento riservato formulate nell’ambito della domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva Thiram,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
ha emesso la seguente
Ordinanza ( 1 )
[omissis]
In diritto
[omissis]
Sull’oggetto della domanda di provvedimenti provvisori e sulla natura delle informazioni in questione
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Con la sua domanda di provvedimenti provvisori, al fine di evitare un pregiudizio ai suoi interessi commerciali, la ricorrente mira ad ottenere che non siano pubblicate le informazioni in questione. |
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A tale riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che, nella sua ordinanza del 12 giugno 2018, Nexans France e Nexans/Commissione [C‑65/18 P(R), EU:C:2018:426], il vicepresidente della Corte ha sottolineato che non era sufficiente, per ottenere la concessione di provvedimenti provvisori, aver asserito che le informazioni che stanno per essere divulgate rivestono carattere riservato, qualora tale allegazione non soddisfi il presupposto dell’esistenza di un fumus boni juris [ordinanza del 12 giugno 2018, Nexans France e Nexans/Commissione, C‑65/18 P(R), EU:C:2018:426, punto 22]. |
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Nel caso di specie, nell’ambito della sua dimostrazione della ricorrenza di detto presupposto, la ricorrente deduce quattro motivi, vale a dire i) la mancanza di base giuridica che giustifichi la pubblicazione, da parte dell’EFSA, delle informazioni in questione ai sensi dei regolamenti n. 1107/2009 e n. 178/2002 nonché del regolamento di esecuzione n. 844/2012; ii) l’eccesso di potere commesso dall’EFSA in quanto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1), non conferirebbe alcuna competenza all’EFSA per quanto riguarda la classificazione delle sostanze; iii) la violazione dei propri diritti della difesa, poiché la ricorrente, a suo avviso, non ha beneficiato pienamente, utilmente ed efficacemente della facoltà di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di riclassificazione della sua sostanza, e iv) la violazione dell’articolo 63 del regolamento n. 1107/2009, relativo alla possibilità di far valere la riservatezza di talune informazioni presentate in applicazione di tale regolamento. |
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Pertanto, da quanto sopra risulta che i primi tre motivi sollevano questioni procedurali che non riguardano la natura delle informazioni in questione. Soltanto l’ultimo motivo, relativo all’asserita violazione dell’articolo 63 del regolamento n. 1107/2009, verte, indirettamente, sulla determinazione del carattere riservato delle informazioni in questione. |
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Tuttavia, da una parte, gli argomenti addotti vertono sulla possibilità di chiedere un trattamento riservato e non sulla valutazione della natura riservata di dette informazioni in quanto tale. Dall’altra, a prima vista, dall’esame degli argomenti relativi all’asserita violazione dell’articolo 63 del regolamento n. 1107/2009 non risulta che questi ultimi siano in grado di convincere il giudice dei procedimenti sommari della sussistenza di un fumus boni juris a tale riguardo. |
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In primo luogo, occorre anzitutto rilevare che, ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, un trattamento riservato può essere chiesto per informazioni presentate in applicazione di detto regolamento. Orbene, le informazioni di cui trattasi nel caso di specie non sembrano, a priori, poter essere definite come tali, in quanto sono state elaborate dall’EFSA nell’ambito della valutazione della domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza in questione. Nella versione inglese di detto regolamento (compresi gli allegati), il verbo «submit» e le sue declinazioni («submitted», «submitting» e «submission»), intesi nello stesso senso di quello di cui all’articolo 63 del regolamento n. 1107/2009, compaiono 92 volte, di cui 72 volte per indicare la produzione, ad opera delle parti interessate (richiedenti, terzi), del fascicolo di domanda di approvazione o di modifica delle condizioni di approvazione di una sostanza attiva o dell’elenco dei test e degli studi. Le altre occorrenze riguardano, principalmente, lo Stato membro relatore, gli altri Stati membri o, in casi molto rari, la Commissione. |
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Inoltre, contrariamente a quanto afferma la ricorrente nella domanda di provvedimenti provvisori e nelle sue osservazioni sulla memoria di intervento della Commissione, risulta, a prima vista, che l’articolo 63, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1107/2009 menziona una valutazione eventuale dell’EFSA non già come possibile oggetto di un trattamento riservato, bensì per escludere l’applicazione di un trattamento riservato a informazioni presentate dagli interessati. |
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Infine, nelle sue osservazioni sulla memoria di intervento della Commissione, la ricorrente sottolinea la necessità di adottare una lettura integrale delle disposizioni pertinenti e, a tale riguardo, fa riferimento all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 844/2012. |
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L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 844/2012 prevede che, dopo aver assegnato al richiedente un termine di due settimane per chiedere, conformemente all’articolo 63 del regolamento n. 1107/2009, che talune parti delle conclusioni siano tenute riservate, l’EFSA mette a disposizione del pubblico le proprie conclusioni, con esclusione delle informazioni cui l’EFSA ha riconosciuto il trattamento riservato, a meno che non vi sia un interesse pubblico preponderante alla loro divulgazione. |
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Orbene, secondo la ricorrente, dalla lettura dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 844/2012 risulta che la normativa consente alle parti di chiedere il trattamento riservato di conclusioni come quelle di cui trattasi nel caso di specie. Tuttavia, sembra, a prima vista, che l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 844/2012 si limiti a rinviare all’articolo 63 del regolamento n. 1107/2009, il quale consente, conformemente a quanto si è rilevato ai punti 30 e 31 supra, di chiedere il trattamento riservato di informazioni presentate dagli interessati che, nel caso di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 844/2012, comparirebbero in dette conclusioni e non già, come sostiene la ricorrente, di applicare tale trattamento alle conclusioni stesse. In altri termini, soltanto «talune parti» di tali conclusioni, vale a dire «[le] informazioni cui l’Autorità ha riconosciuto il trattamento riservato», nell’accezione che è stata data loro ai punti 30 e 31 supra, sono coperte da detta disposizione. |
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In secondo luogo, nelle sue osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori, l’EFSA afferma di avere nondimeno esaminato la sussistenza di un pregiudizio potenziale per gli interessi commerciali della ricorrente a causa della divulgazione di dette informazioni – conditio sine qua non per beneficiare del trattamento riservato ai sensi dell’articolo 63 del regolamento n. 1107/2009 – e ha concluso che tale pregiudizio non era sufficiente per ostare alla pubblicazione delle informazioni in questione, segnatamente alla luce dell’interesse superiore della salute pubblica, a norma dell’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento n. 178/2002. |
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Orbene, si deve constatare che, nelle sue osservazioni sulla memoria di intervento della Commissione presentata a sostegno delle conclusioni dell’EFSA, che sottolinea segnatamente la pertinenza dell’articolo 63 del regolamento n. 1107/2009 nell’ambito della presente causa, la ricorrente ha scelto di non pronunciarsi su tale argomento, limitandosi a precisare che il fatto che talune parti di detta memoria non fossero state confutate o commentate non significava che essa le ammetteva. |
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Inoltre, e in ogni caso, ammesso che, da una parte, le informazioni in questione abbiano potuto formare l’oggetto di una domanda di trattamento riservato ai sensi dell’articolo 63 del regolamento n. 1107/2009 e, dall’altra, l’EFSA abbia ritenuto, al termine della sua analisi nell’ambito del procedimento istituito da tale disposizione, che dette informazioni non avessero carattere riservato, rimane il fatto che la natura delle informazioni in questione non corrisponde a quella delle informazioni per le quali il giudice dei provvedimenti provvisori ha più volte accordato una protezione provvisoria nell’ambito di domande relative alla divulgazione di dati di natura scientifica [v., in tal senso, ordinanze del 1o marzo 2017, EMA/PTC Therapeutics International, C‑513/16 P(R), non pubblicata, EU:C:2017:148; del 1o marzo 2017, EMA/MSD Animal Health Innovation e Intervet international, C‑512/16 P(R), non pubblicata, EU:C:2017:149; del 13 febbraio 2014, Luxembourg Pamol (Cyprus) e Luxembourg Industries/Commissione, T‑578/13 R, non pubblicata, EU:T:2014:103, e del 25 luglio 2014, Deza/ECHA, T‑189/14 R, non pubblicata, EU:T:2014:686]. |
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Infatti, nelle cause che hanno dato luogo alle ordinanze citate al punto 37 supra, il giudice dei procedimenti sommari ha voluto rammentare che, qualora un’impresa voglia evitare, per mezzo di un procedimento sommario, la divulgazione di informazioni asseritamente coperte dal segreto professionale, la misura in cui la divulgazione di tali informazioni le arrecherebbe un pregiudizio grave e irreparabile dipende da una combinazione di circostanze, quali l’importanza sui piani professionale e commerciale delle informazioni per l’impresa che le fornisce e l’utilità delle stesse per altre imprese presenti sul mercato che possano venirne a conoscenza e utilizzarle in seguito (ordinanza del 29 febbraio 2016, Chemtura Netherlands/EFSA, T‑725/15 R, non pubblicata, EU:T:2016:128, punto 30). |
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Per contro, le soluzioni adottate nelle cause che hanno dato luogo a dette ordinanze alla luce, in particolare, del carattere non quantificabile e, quindi, irreparabile del pregiudizio finanziario causato dalla pubblicazione di informazioni asseritamente riservate non sono applicabili qualora la parte ricorrente ometta di individuare, nella domanda di provvedimenti provvisori, informazioni che, in caso di pubblicazione integrale dei documenti in questione, potrebbero essere utili specialmente ai suoi concorrenti, attuali o potenziali, in quanto sarebbero idonee ad essere sfruttate a fini commerciali e concorrenziali, e, più in particolare, qualora la parte ricorrente non invochi alcun elemento specifico che costituisca per essa un bene immateriale idoneo ad essere utilizzato a fini concorrenziali, il cui valore sarebbe ridotto, se non addirittura annullato, se venisse meno la sua segretezza (ordinanza del 29 febbraio 2016, Chemtura Netherlands/EFSA, T‑725/15 R, non pubblicata, EU:T:2016:128, punti 34 e 35). |
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Orbene, ciò avviene nel caso di specie, poiché la ricorrente si limita ad affermare che la pubblicazione integrale di detti documenti rischia di compromettere la sua reputazione, la sua quota di mercato e il suo fatturato, in quanto la sostanza di cui trattasi è qualificata – a suo avviso, erroneamente – come pericolosa per la salute, e ciò nei confronti dei suoi clienti, degli utenti di tale sostanza, del pubblico in generale e delle autorità di regolamentazione (v., in tal senso, ordinanza del 29 febbraio 2016, Chemtura Netherlands/EFSA, T‑725/15 R, non pubblicata, EU:T:2016:128, punto 34). |
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Di conseguenza, conformemente ai principi esposti ai punti 26, 38 e 39 supra, occorre esaminare gli argomenti della ricorrente volti a dimostrare l’urgenza dei provvedimenti provvisori richiesti senza partire dalla premessa secondo la quale le informazioni in questione sono riservate. [omissis] |
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Per questi motivi, IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE così provvede: |
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Lussemburgo, 12 ottobre 2018. Il cancelliere E. Coulon Il presidente M. Jaeger |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente ordinanza di cui il Tribunale ritiene utile la pubblicazione.