ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

19 novembre 2018 ( *1 )

«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Determinazione del contributo ex ante per il 2016 – Designazione erronea della convenuta – Termine di ricorso – Tardività – Atti ipotetici – Domanda risarcitoria – Stretto collegamento con la domanda di annullamento – Eccezione d’illegittimità – Irricevibilità manifesta»

Nella causa T‑494/17,

Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo, con sede in Roma (Italia), rappresentata da P. Messina, F. Isgrò e A. Dentoni Litta, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci, A. Steiblytė e K.‑Ph. Wojcik, in qualità di agenti,

e

Comitato di risoluzione unico (SRB), rappresentato da G. Rumi, S. Raes, M. Merola e T. Van Dyck, avvocati,

convenuti,

avente ad oggetto, in via principale, da un lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’SRB nella sua sessione esecutiva, del 15 aprile 2016, relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/06), nonché di tutte le ulteriori decisioni dell’SRB che hanno costituito il presupposto sulla base del quale la Banca d’Italia avrebbe emanato le decisioni nazionali n. 1249264/15 del 24 novembre 2015, n. 1262091/15 del 26 novembre 2015, n. 1547337/16 del 29 dicembre 2016, n. 333162/17 del 14 marzo 2017, e n. 334520/17 del 14 marzo 2017, nella parte in cui esse riguardano la ricorrente, dall’altro, una domanda risarcitoria fondata sull’articolo 268 TFUE, e, in via subordinata, una domanda fondata sull’articolo 277 TFUE,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, R. Barents e J. Passer (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

1

Con decisione del 15 aprile 2016, relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/06) (in prosieguo: la «decisione del 15 aprile 2016»), il Comitato di risoluzione unico (SRB), in sessione esecutiva, ha approvato i contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRF), istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

2

L’SRB ha notificato tale decisione alle autorità di risoluzione nazionali (in prosieguo: le «ARN») competenti per la riscossione dei contributi individuali dovuti dalle banche interessate nei rispettivi territori.

3

Con nota del 3 maggio 2016, ricevuta lo stesso giorno, la Banca d’Italia (in prosieguo: l’«ARN italiana») ha informato la ricorrente, Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo, che l’SRB aveva determinato il suo contributo ex ante per il 2016 all’SRF, e le ha indicato il relativo importo.

Procedimento e conclusioni delle parti

4

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 luglio 2017, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

5

La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

in via principale, da un lato, annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione del 15 aprile 2016 nonché tutte le ulteriori decisioni dell’SRB che hanno costituito il fondamento su cui l’ARN italiana avrebbe emanato le decisioni nazionali n. 1249264/15 del 24 novembre 2015, n. 1262091/15 del 26 novembre 2015, n. 1547337/16 del 29 dicembre 2016, n. 333162/17 del 14 marzo 2017, e n. 334520/17 del 14 marzo 2017, nella parte in cui esse la riguardano; dall’altro, condannare l’SRB a risarcire alla ricorrente, ai sensi dell’articolo 268 TFUE, il danno che esso le ha cagionato negli anni 2015 e 2016 nell’esercizio delle sue funzioni di determinazione dei contributi da essa dovuti, danno consistente nei maggiori esborsi versati;

in via subordinata, in forza dell’articolo 277 TFUE, dichiarare l’invalidità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e f), del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44), o, se del caso, dell’intero regolamento;

condannare l’SRB alle spese.

6

Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 ottobre 2017, a norma dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la Commissione europea ha sollevato un’eccezione di irricevibilità. La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso mediante ordinanza in quanto privo d’oggetto o manifestamente irricevibile;

in via subordinata, respingere il ricorso in quanto privo d’oggetto o irricevibile;

condannare la ricorrente alle spese.

7

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 novembre 2017, l’SRB ha depositato il controricorso. L’SRB chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso in quanto irricevibile;

in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato,

condannare la ricorrente alle spese.

8

Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale l’11 gennaio 2018, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni in merito all’eccezione d’irricevibilità della Commissione, nonché la replica.

9

La ricorrente chiede in sostanza che il Tribunale voglia:

respingere le eccezioni d’irricevibilità della Commissione e dell’SRB;

accogliere il ricorso secondo quanto richiesto nelle conclusioni dell’atto introduttivo.

10

Con ordinanza del 5 febbraio 2018, il Tribunale ha ordinato all’SRB, a titolo di misure istruttorie, di produrre, segnatamente nelle versioni riservata e non riservata, la copia integrale dell’originale della decisione del 15 aprile 2016, ivi compreso il suo allegato.

11

Il 21 febbraio 2018, l’SRB ha ottemperato all’ordinanza del Tribunale del 5 febbraio 2018.

12

Con lettera del 12 marzo 2018, il Tribunale, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, ha posto taluni quesiti all’SRB.

13

Il 27 marzo 2018, l’SRB ha parzialmente risposto a tali quesiti, sostenendo, riguardo alla parte restante, la necessità di adottare una misura istruttoria a causa della presenza di informazioni riservate.

14

Con ordinanza del 2 maggio 2018, il Tribunale ha adottato una misura istruttoria.

15

Con lettera del 18 maggio 2018, regolarizzata l’8 e il 29 giugno 2018, l’SRB ha ottemperato all’ordinanza del Tribunale del 2 maggio 2018.

16

Con decisione del 16 luglio 2018, il Tribunale ha ritirato dal fascicolo di causa le versioni riservate dei documenti prodotti dall’SRB, ad eccezione dei files in formato TXT contenuti nelle chiavette USB prodotte il 18 maggio 2018 dall’SRB e non contenenti alcun dato riservato; detti files sono stati versati agli atti in formato cartaceo.

In diritto

Sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione

17

Ai sensi dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, se il convenuto lo richiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità o sull’incompetenza senza avviare la discussione nel merito. Nel caso di specie, poiché la Commissione ha presentato una domanda ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti di causa, decide di statuire su tale domanda senza proseguire il procedimento.

18

La Commissione sostiene che il ricorso è manifestamente irricevibile poiché la decisione del 15 aprile 2016 è una decisione dell’SRB. Per quanto riguarda l’eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente, essa non può rimettere in discussione tale dato di fatto.

19

Secondo una giurisprudenza costante, un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE dev’essere proposto contro l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione europea che ha adottato l’atto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze dell’11 settembre 2003, Austria/Consiglio, C‑445/00, EU:C:2003:445, punto 32 e giurisprudenza ivi citata, e del 15 settembre 2016, La Ferla/Commissione e ECHA, T‑392/13, EU:T:2016:478, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

20

Nel caso di specie, la decisione del 15 aprile 2016 non è una decisione della Commissione, bensì una decisione dell’SRB. Va aggiunto che lo stesso vale per tutte le eventuali – per riprendere la formulazione dell’atto introduttivo del ricorso – «ulteriori decisioni del[l’SRB]» sulla cui base l’ARN italiana avrebbe adottato le cinque decisioni nazionali menzionate nell’atto introduttivo del ricorso.

21

Inoltre, il fatto di invocare, come nel caso di specie, l’inapplicabilità di un atto di portata generale ai sensi dell’articolo 277 TFUE non costituisce un autonomo diritto di azione e non può avvenire se non in via incidentale. Pertanto, l’invocazione, da parte della ricorrente, di un’eccezione di illegittimità nei confronti di un regolamento delegato n. 2015/63, adottato dalla Commissione, non può consentire di convenire tale istituzione dinanzi al Tribunale. Qualsiasi altra interpretazione equivarrebbe a rimettere in discussione il fatto che la possibilità di invocare l’inapplicabilità di un atto di portata generale in forza dell’articolo 277 TFUE non costituisce un autonomo diritto d’azione (v. sentenza del 15 settembre 2016, La Ferla/Commissione e ECHA, T‑392/13, EU:T:2016:478, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

22

Dalle considerazioni che precedono risulta che il presente ricorso di annullamento è irricevibile nella parte in cui è indirizzato contro la Commissione.

Sull’irricevibilità del ricorso sollevata dall’SRB

23

Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando un ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. Nel caso di specie, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti di causa, decide di statuire senza proseguire il procedimento.

Sull’irricevibilità del ricorso, in considerazione dei termini, nella parte in cui esso è diretto contro la decisione del 15 aprile 2016

24

La ricorrente afferma di aver presentato il ricorso tempestivamente. Essa afferma di non aver avuto, prima del 29 maggio 2017, effettiva conoscenza della decisione del 15 aprile 2016. Di conseguenza, la presente domanda di annullamento sarebbe stata presentata tempestivamente. Inoltre, la ricorrente fa valere che oggetto del ricorso da essa proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) sono state anche le ulteriori decisioni italiane relative al 2015 e al 2017, per le quali, tuttavia, non sarebbero state depositate le corrispondenti decisioni dell’SRB.

25

L’SRB fa valere che il ricorso è manifestamente tardivo, dato che la ricorrente, benché avesse avuto conoscenza dell’esistenza della decisione del 15 aprile 2016 al più tardi nel maggio 2016, ha introdotto il suo ricorso di annullamento oltre un anno dopo.

26

Secondo l’SRB, in ogni caso, la decisione del 15 aprile 2016 non riguarda direttamente e individualmente la ricorrente. Soltanto l’atto adottato dall’ARN italiana sulla base della decisione dell’SRB produrrebbe un effetto giuridico nei confronti della ricorrente. Quest’ultima dovrebbe adire il giudice nazionale, il quale potrebbe sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte.

27

In primo luogo, si evince chiaramente dalla normativa applicabile al caso di specie, in particolare, dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, che l’SRB è l’autore tanto del calcolo dei contributi individuali quanto della decisione del 15 aprile 2016 che approva detti contributi. Il fatto che esista un meccanismo di cooperazione tra l’SRB e le ARN non modifica questa constatazione.

28

In secondo luogo, si deve rilevare che, a prescindere dalle variazioni terminologiche esistenti tra le versioni linguistiche dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento n. 806/2014 (GU 2015, L 15, pag. 1), gli organi ai quali l’SRB, autore della decisione che fissa gli importi dei contributi ex ante, comunica quest’ultima sono le ARN e non le banche. Le ARN sono, di fatto ed in esecuzione della normativa applicabile, le sole entità alle quali l’autore della decisione in argomento è tenuto ad inviare tale decisione, e, pertanto, in ultima analisi, le destinatarie della medesima ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

29

La constatazione che le ARN hanno la qualità di destinatari della decisione dell’SRB ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE è peraltro confermata dal fatto che esse sono, nel sistema istituito dal regolamento n. 806/2014 e conformemente all’articolo 67, paragrafo 4, di tale regolamento, incaricate della riscossione dei contributi individuali presso le banche.

30

Senza che sia necessario esaminare il rispetto delle condizioni di ricevibilità di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, si deve constatare che, per le ragioni esposte qui di seguito, il presente ricorso è manifestamente irricevibile per quanto riguarda i termini.

31

A norma dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, un ricorso di annullamento dev’essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente o, in mancanza, dal giorno in cui questi ne ha avuto conoscenza.

32

Nel caso di specie, la decisione del 15 aprile 2016 non è stata né pubblicata né notificata alla ricorrente, che non ne è la destinataria.

33

Per costante giurisprudenza, in mancanza di pubblicazione o di notificazione, il termine di ricorso inizia a decorrere solamente dal momento in cui l’interessato ha conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell’atto di cui trattasi, a condizione che ne abbia chiesto il testo integrale entro un termine ragionevole. Con questa riserva, il termine per la presentazione del ricorso può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato ha una conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell’atto di cui trattasi in modo da poter esercitare il proprio diritto di ricorso (v., in tal senso, ordinanza del 5 marzo 1993, Ferriere Acciaierie Sarde/Commissione, C‑102/92, EU:C:1993:86, punto 18; sentenze del 19 febbraio 1998, Commissione/Consiglio, C‑309/95, EU:C:1998:66, punto 18, e del 14 maggio 1998, Windpark Groothusen/Commissione, C‑48/96 P, EU:C:1998:223, punto 25).

34

Pertanto, il termine di due mesi previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE, che decorre – in mancanza di pubblicazione o di notificazione dell’atto impugnabile mediante ricorso di annullamento – dal giorno in cui la parte ricorrente ne ha avuto conoscenza, è diverso dal termine ragionevole di cui detta parte dispone per chiedere la trasmissione del testo integrale dell’atto stesso al fine di averne esatta conoscenza (ordinanza del 10 novembre 2011, Agapiou Joséphidès/Commissione e EACEA, C‑626/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:726, punto 128).

35

Nel caso di specie, occorre rilevare che la ricorrente ha ricevuto, come tutti gli istituti interessati dal versamento di un contributo ex ante per il 2016 all’SRF, i documenti e i questionari necessari per fornire i dati atti a consentire il calcolo dei contributi individuali da parte dell’SRB. Tali documenti e questionari informavano la ricorrente delle basi giuridiche applicabili e del fatto che il contributo all’SRF sarebbe stato calcolato dall’SRB. La ricorrente ha necessariamente preso conoscenza di tali documenti al fine di rispondervi.

36

Successivamente, la ricorrente ha avuto conoscenza dell’esistenza della decisione del 15 aprile 2016 attraverso la nota dell’ARN italiana del 3 maggio 2016, ricevuta lo stesso giorno.

37

In tale nota, l’ARN italiana informava la ricorrente che l’SRB aveva determinato il suo contributo ex ante per il 2016 all’SRF e le indicava l’importo dovuto.

38

Dato che la ricorrente era pertanto a conoscenza dell’esistenza della decisione del 15 aprile 2016, essa doveva o proporre un ricorso a titolo conservativo in attesa della trasmissione di tale decisione oppure chiederne la comunicazione entro il termine ragionevole stabilito dalla giurisprudenza richiamata ai punti 33 e 34 supra.

39

Il «termine ragionevole» per chiedere la trasmissione di una decisione a seguito della presa di conoscenza della sua esistenza non è un termine prefissato che si deduce automaticamente dalla durata del termine del ricorso di annullamento, bensì un termine che dipende dalle circostanze del caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2013, Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punti da 32 a 34).

40

Riguardo alla nozione di termine ragionevole, si deve notare, da un lato, che la Corte ha giudicato, in altre cause, che un termine di due mesi, calcolato a decorrere dalla data di conoscenza dell’esistenza di una decisione, per chiederne la comunicazione, superava il termine ragionevole (ordinanza del 5 marzo 1993, Ferriere Acciaierie Sarde/Commissione,C‑102/92, EU:C:1993:86, punto 19; v. anche, in tal senso, ordinanza del 10 novembre 2011, Agapiou Joséphidès/Commissione e EACEA, C‑626/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:726, punti 131132).

41

Si deve rilevare, dall’altro lato, che il Tribunale ha giudicato, in altre cause, che una domanda di trasmissione del testo integrale di una decisione presentata oltre quattro mesi dopo che il ricorrente aveva preso conoscenza dell’esistenza dell’atto doveva ritenersi formulata al di fuori di qualsiasi termine ragionevole (v., in tal senso, ordinanze del 15 luglio 1998, LPN e GEOTA/Commissione, T‑155/95, EU:T:1998:167, punto 44, e del 18 maggio 2010, Abertis Infraestructuras/Commissione, T‑200/09, non pubblicata, EU:T:2010:200, punto 63).

42

Date le circostanze del caso di specie, non vi è motivo per adottare un approccio differente rispetto a quello seguito dalla Corte e dal Tribunale.

43

Ebbene, la ricorrente, dopo aver preso conoscenza dell’esistenza della decisione impugnata, non ha chiesto la trasmissione della stessa, tanto meno entro un termine ragionevole.

44

In effetti, la ricorrente asserisce che solo in occasione di un ricorso da essa esperito quasi un anno più tardi, nell’aprile 2017, a livello nazionale nei confronti dell’ARN italiana ed alla luce degli atti difensivi da quest’ultima depositati nell’ambito di detto giudizio, è stata «messa in condizione di conoscere l’esistenza delle decisioni dell’SRB» e la necessità di adire il giudice dell’Unione mediante un ricorso di annullamento.

45

Si deve tuttavia constatare che, tenuto conto delle circostanze descritte ai punti da 35 a 37 supra, la ricorrente non poteva ignorare, a partire dal 3 maggio 2016, l’esistenza della decisione del 15 aprile 2016.

46

Inoltre, la ricorrente non ha dedotto né dimostrato l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che consentisse di derogare al termine di cui trattasi in base all’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 53 di detto Statuto.

47

Ne consegue che il presente ricorso di annullamento della decisione del 15 aprile 2016, presentato il 28 luglio 2017, è manifestamente tardivo e deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

Sull’irricevibilità del ricorso nella parte in cui è diretto contro tutte le ulteriori decisioni dell’SRB che hanno costituito il presupposto sulla base del quale l’ARN italiana avrebbe emanato le decisioni nazionali n. 1249264/15 del 24 novembre 2015, n. 1262091/15 del 26 novembre 2015, n. 1547337/16 del 29 dicembre 2016, n. 333162/17 del 14 marzo 2017 e n. 334520/17 del 14 marzo 2017

48

La ricorrente chiede l’annullamento di tutte le ulteriori decisioni dell’SRB che avrebbero costituito il presupposto sulla base del quale l’ARN italiana ha adottato le decisioni nazionali n. 1249264/15 del 24 novembre 2015, n. 1262091/15 del 26 novembre 2015, n. 1547337/16 del 29 dicembre 2016, n. 333162/17 del 14 marzo 2017 e n. 334520/17 del 14 marzo 2017.

49

L’SRB osserva che tali decisioni dell’ARN italiana non erano fondate sulle proprie decisioni. Si tratterebbe di decisioni riguardanti contributi al fondo di risoluzione nazionale italiano, richieste e calcolate dalla suddetta ARN al di fuori dall’ambito di competenza dell’SRB. Inoltre, alcune di queste decisioni di tale ANR sarebbero addirittura anteriori all’attribuzione all’SRB della competenza relativa al calcolo dei contributi ex ante all’SRF.

50

La ricorrente risponde che, in tal modo, essa mira ad ottenere una tutela giurisdizionale piena contro «eventuali e non conosciute decisioni dell’SRB» che abbiano costituito il fondamento delle decisioni dell’ARN italiana di cui al punto 48 supra.

51

Si deve ricordare che, in forza dell’articolo 76 del regolamento di procedura, ogni atto introduttivo del ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e che tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno (sentenze del 23 maggio 2014, European Dynamics Luxembourg/BCE, T‑553/11, non pubblicata, EU:T:2014:275, punto 53, e del 5 ottobre 2017, Ben Ali/Consiglio, T‑149/15, non pubblicata, EU:T:2017:693, punto 33). Pertanto, un ricorrente, al quale incombe il rispetto della menzionata disposizione, non può porre a carico del Tribunale, e quest’ultimo non può esservi obbligato, l’identificazione dell’oggetto del ricorso in sua vece (v., in tal senso e per analogia, ordinanza del 24 marzo 1993, Benzler/Commissione, T‑72/92, EU:T:1993:27, punti 1819; sentenze del 30 novembre 2009, Ridolfi/Commissione, F‑3/09, EU:F:2009:162, punto 81, e del 5 marzo 2015, Gyarmathy/FRA, F‑97/13, EU:F:2015:7, punto 29).

52

Dalle considerazioni che precedono risulta che il presente ricorso, nella parte in cui è diretto all’annullamento di decisioni eventuali e non conosciute, quindi ipotetiche, dell’SRB che abbiano costituito il fondamento delle decisioni italiane indicate al punto 48 supra, è manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura. Non può essere accolta la domanda della ricorrente diretta ad ottenere che il Tribunale ordini all’SRB di permetterle di esaminare e di estrarre copia delle decisioni relative agli anni dal 2015 al 2017 riguardanti la posizione della ricorrente medesima. (v., in tal senso, ordinanza del 19 ottobre 2012, Ellinika Nafpigeia e Hoern/Commissione, T‑466/11, non pubblicata, EU:T:2012:558, punto 28).

Sull’irricevibilità della domanda risarcitoria

53

La ricorrente chiede la condanna dell’SRB a risarcirle, ai sensi dell’articolo 268 TFUE, il danno che esso le avrebbe cagionato negli anni 2015 e 2016 nell’esercizio delle sue funzioni di determinazione dei contributi da essa dovuti, danno consistente nei maggiori esborsi versati.

54

Nella replica, la ricorrente sostiene che la domanda di risarcimento danni è autonoma rispetto alle sue domande di annullamento. Essa sostiene che, dall’accoglimento di queste ultime domande, essa otterrebbe la restituzione delle somme già versate ma anche, ai fini della determinazione futura dei contributi, l’esclusione dalla base imponibile delle passività infragruppo, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed f), del regolamento delegato 2015/63, mentre, dall’accoglimento della domanda risarcitoria, essa otterrebbe il risarcimento dei danni patiti e patiendi derivanti dal fatto di non aver potuto disporre delle somme versate. A suo avviso, il fatto di non aver potuto disporre delle somme versate in eccesso non le ha consentito di compiere taluni investimenti, in assenza dei quali ha dovuto ricorrere a onerosi supporti consulenziali.

55

L’SRB sostiene che la domanda risarcitoria non ha carattere autonomo rispetto alle domande di annullamento e costituisce un tentativo di eludere l’irricevibilità di queste ultime domande.

56

Secondo una giurisprudenza costante, sebbene sia possibile esperire un’azione di risarcimento senza essere contemporaneamente tenuti a chiedere l’annullamento dell’atto illegittimo che ha arrecato il pregiudizio, ciò non consente tuttavia di aggirare l’ostacolo dell’irricevibilità di una domanda diretta contro la stessa illegittimità e intesa ad ottenere lo stesso risultato patrimoniale (v. sentenza del 12 maggio 2016, Holistic Innovation Institute/Commissione, T‑468/14, EU:T:2016:296, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

57

Pertanto, un ricorso per risarcimento danni dev’essere dichiarato irricevibile qualora sia, in realtà, diretto alla revoca di una decisione individuale divenuta definitiva e abbia per effetto, nell’ipotesi di un suo accoglimento, l’eliminazione degli effetti giuridici della decisione medesima. Ciò si verifica laddove il ricorrente cerchi, attraverso una domanda risarcitoria, di ottenere un risultato identico a quello che avrebbe ottenuto con l’accoglimento di un ricorso di annullamento che non ha presentato in tempo utile (sentenza del 12 maggio 2016, Holistic Innovation Institute/Commissione, T‑468/14, EU:T:2016:296, punto 47).

58

Inoltre, un ricorso per risarcimento danni potrebbe altresì essere idoneo ad eliminare gli effetti giuridici di una decisione divenuta definitiva laddove il ricorrente miri ad ottenere un beneficio maggiore, ma che includa quello che avrebbe potuto trarre da una sentenza di annullamento. In un’ipotesi siffatta, è tuttavia necessario constatare l’esistenza di uno stretto collegamento tra il ricorso per risarcimento danni e il ricorso di annullamento al fine di dichiarare l’irricevibilità del primo (ordinanza del 13 gennaio 2014, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Commissione, T‑134/12, non pubblicata, EU:T:2014:31, punto 62, e sentenza del 12 maggio 2016, Holistic Innovation Institute/Commissione, T‑468/14, EU:T:2016:296, punto 48).

59

Nel caso di specie, occorre preliminarmente ricordare le constatazione operate al punto 52 supra relativamente all’irricevibilità del ricorso, ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura, nella parte in cui esso riguarda l’annullamento di eventuali decisioni non note all’SRB che sarebbero alla base di talune decisioni italiane. Alla luce di tali constatazioni, la domanda di risarcimento della ricorrente non può, in ogni caso, essere considerata ricevibile solo per quanto riguarda la decisione del 15 aprile 2016.

60

Relativamente alla decisione del 15 aprile 2016, si deve rilevare che la domanda risarcitoria comprende, in sostanza, da un lato, una domanda a che l’SRB risarcisca la ricorrente del danno consistente nei maggiori esborsi versati per effetto di tale decisione, e, dall’altro, una domanda a che l’SRB risarcisca la ricorrente delle conseguenze della privazione delle somme versate, segnatamente l’impossibilità di compiere taluni investimenti e il ricorso a consulenti esterni.

61

Per quanto riguarda, in primo luogo, la domanda volta ad ottenere che l’SRB risarcisca la ricorrente per il danno consistente nei maggiori esborsi versati per effetto della decisione del 15 aprile 2016, essa equivale, in definitiva, a chiedere il rimborso delle somme che si ritiene di avere indebitamente pagato in attuazione della suddetta decisione. Tale domanda è dunque finalizzata ad eludere il carattere definitivo di tale decisione. Dal punto di vista patrimoniale, essa mira agli stessi obiettivi di un annullamento divenuto ormai impossibile a causa della scadenza dei termini. Una domanda di questo tipo è pertanto manifestamente irricevibile a causa del suo stretto collegamento con la domanda di annullamento, essa stessa manifestamente irricevibile.

62

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la domanda avente ad oggetto le conseguenze della mancata possibilità di disporre delle somme versate in attuazione della decisione del 15 aprile 2016, conseguenze che consisterebbero, ad avviso della ricorrente, nell’impossibilità di compiere taluni investimenti e nella necessità di ricorrere a consulenti esterni, occorre rilevare che, mediante tale domanda, la ricorrente chiede, in sostanza, il ripristino, dal punto di vista finanziario, nella situazione in cui si sarebbe trovata qualora la suddetta decisione non fosse stata adottata. Questa domanda presenta dunque uno stretto collegamento, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 58 supra, con la domanda di annullamento di tale decisione. Una siffatta domanda è dunque anch’essa manifestamente irricevibile.

63

In considerazione di quanto precede, visto che la domanda di risarcimento equivale, nelle sue due componenti, ad eludere le conseguenze del carattere definitivo acquisito dalla decisione del 15 aprile 2016 in assenza della proposizione di un ricorso di annullamento entro i termini di cui all’articolo 263 TFUE, tale domanda deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

Sull’irricevibilità della domanda diretta ad ottenere la dichiarazione dell’invalidità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e f), del regolamento delegato 2015/63 oppure dell’intero regolamento

64

In subordine alla sua domanda di annullamento, la ricorrente chiede al Tribunale, per l’ipotesi del mancato accoglimento delle domande formulate in via principale, di voler comunque dichiarare invalido l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e f), del regolamento delegato 2015/63, o, se del caso, l’intero regolamento.

65

Come già rilevato al punto 21 supra, la possibilità di far valere l’illegittimità di un atto a carattere generale in forza dell’articolo 277 TFUE non costituisce un diritto d’azione autonomo e non può essere esercitata in mancanza di un diritto di ricorso principale (v. sentenza del 6 giugno 2013, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, T‑279/11, EU:T:2013:299, punto 96 e giurisprudenza ivi citata).

66

Ne consegue che la domanda della ricorrente diretta ad ottenere – in mancanza dell’annullamento della decisione del 15 aprile 2016 – una dichiarazione di illegittimità, parziale o totale, del regolamento delegato 2015/63 è manifestamente irricevibile, in assenza di un diritto d’azione autonomo per far valere l’illegittimità di un atto di portata generale.

67

Inoltre, e dato che la domanda della ricorrente volta ad ottenere una dichiarazione di illegittimità, parziale o totale, del regolamento delegato 2015/63 mira implicitamente ma necessariamente, a fortiori, ad ottenere una dichiarazione di illegittimità nel contesto di un ricorso di annullamento della decisione del 15 aprile 2016, va osservato che l’assenza di un diritto d’azione autonomo implica altresì che l’irricevibilità del ricorso principale comporti quella dell’eccezione di illegittimità formulata a sostegno dello stesso.

68

Orbene, è stato dichiarato che il ricorso di annullamento, nella parte in cui è diretto contro la decisione del 15 aprile 2016, la sola di cui trattasi nel presente procedimento, è manifestamente irricevibile (v. punto 47 supra). Ne consegue che la domanda della ricorrente diretta ad ottenere una dichiarazione di illegittimità, parziale o totale, del regolamento delegato n. 2015/63 è, in ogni caso, manifestamente irricevibile.

Conclusione generale

69

Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il presente ricorso deve essere respinto, nei suoi diversi aspetti e componenti, in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto contro la Commissione, ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura, ed in quanto manifestamente irricevibile nella parte in cui è diretto contro l’SRB, ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura.

Sulle spese

70

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dall’SRB e dalla Commissione, conformemente alle domande di questi ultimi.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

così provvede:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dal Comitato di risoluzione unico (SRB) e dalla Commissione europea.

 

Lussemburgo, 19 novembre 2018

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

A.M. Collins


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.