ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)
19 settembre 2018 ( *1 )
«Ricorso d’annullamento e per risarcimento danni – Clausola compromissoria – Politica estera e di sicurezza comune – Personale delle missioni internazionali dell’Unione – Contratti di assunzione a tempo determinato stipulati in successione – Concorso interno – Imparzialità della commissione di selezione – Mancato rinnovo del contratto a tempo determinato – Riqualificazione parziale del ricorso – Responsabilità contrattuale – Responsabilità extracontrattuale – Danno patrimoniale e morale – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»
Nella causa T‑242/17,
SC, rappresentata da L. Moro e A. Kunst, avvocati,
ricorrente,
contro
Eulex Kosovo, con sede in Pristina (Kosovo), rappresentata da E. Raoult, avvocato,
convenuta,
avente a oggetto, in primo luogo, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di rigetto della candidatura della ricorrente al concorso interno, organizzato dall’Eulex Kosovo nel 2016 per il posto di procuratore (concorso EK30077), e della decisione di tale missione di non rinnovare il contratto di lavoro a tempo determinato della ricorrente, in secondo luogo, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta al risarcimento del danno patrimoniale e morale che la ricorrente avrebbe asseritamente patito a causa della violazione da parte dell’Eulex Kosovo dei suoi obblighi extracontrattuali e, in terzo luogo, una domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta alla condanna dell’Eulex Kosovo al risarcimento del danno conseguente alla violazione dei suoi obblighi contrattuali,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione),
composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise e R. da Silva Passos (relatore), giudici,
cancelliere: E. Coulon,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti
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1 |
La missione Eulex Kosovo è stata istituita dall’azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU 2008, L 42, pag. 92; in prosieguo: l’«Eulex Kosovo»). L’azione comune 2008/124 è stata prorogata più volte. Essa è stata prorogata fino al 14 giugno 2016 con la decisione 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014, che modifica l’azione comune 2008/124 (GU 2014, L 174, pag. 42), applicabile ai fatti di causa. |
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2 |
La ricorrente, SC, ha lavorato presso l’Eulex Kosovo, in qualità di procuratore, in base a cinque contratti a tempo determinato (CTD) stipulati in successione, nel periodo dal 4 gennaio 2014 al 14 novembre 2016. I primi due CTD contenevano una clausola compromissoria che designava i tribunali di Bruxelles (Belgio) quali giudici competenti in caso di controversie derivanti dal contratto. Gli ultimi tre CTD prevedevano, all’articolo 21, la competenza della «Corte di giustizia dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 272 [TFUE]» per qualsiasi controversia relativa al contratto. |
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3 |
Il 14 aprile 2014, nell’ambito della redazione del suo rapporto informativo, la ricorrente ha avuto un colloquio con le tre persone seguenti: il suo superiore gerarchico, che era il procuratore generale dell’Eulex Kosovo, il suo diretto supervisore, che era il capo squadra della procura, e un componente dell’ufficio del personale. Durante tale riunione è stata consegnata alla ricorrente una copia del suo rapporto informativo. La ricorrente ha dichiarato alle persone citate che ella avrebbe contestato il rapporto informativo, non essendo d’accordo con il suo contenuto. |
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4 |
Il 28 aprile 2014 la ricorrente ha depositato un reclamo contro il rapporto informativo presso il direttore dell’ufficio del personale. Con tale reclamo ella ha contestato i giudizi contenuti in detto rapporto, nonché, in via generale, le irregolarità commesse nell’ambito della procedura di valutazione. Con decisione del 12 agosto 2014 il capo dell’Eulex Kosovo (in prosieguo: il «capomissione») ha informato la ricorrente che il citato reclamo era stato accolto e che il suo rapporto informativo del 14 aprile 2014 era stato annullato. |
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5 |
Il 1o luglio 2014 la ricorrente ha ricevuto una comunicazione, da parte del suo superiore gerarchico, relativa all’organizzazione di un concorso interno per il posto di procuratore, in quanto in base al piano operativo (in prosieguo: l’«OPLAN») il numero dei procuratori doveva essere ridotto e l’articolo 4.3 delle procedure operative standard sul riassetto prevedeva che in tali circostanze si tenesse un concorso. Il concorso interno si è tenuto durante l’estate 2014 ed è stato in seguito annullato. |
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6 |
Nel corso del 2014 l’Eulex Kosovo ha chiesto alla ricorrente di sottoporsi all’esame di guida. In tale periodo la ricorrente è stata bocciata a detto esame per tre volte, da ultimo il 22 ottobre 2014. A ottobre 2014 la ricorrente ha presentato all’ufficio del personale dell’Eulex Kosovo documenti attestanti la sua disabilità. A novembre 2015 e febbraio 2016 è stato nuovamente chiesto alla ricorrente di sottoporsi al citato esame. |
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7 |
Il 24 giugno 2016 la ricorrente è stata informata tramite lettera dall’ufficio del personale dell’Eulex Kosovo che, a causa della riduzione del numero dei posti disponibili, un nuovo concorso interno per il posto di procuratore era previsto per luglio 2016, ossia il concorso EK30077 (in prosieguo: il «concorso interno del 2016»). La lettera precisava che dalla mancata partecipazione a tale concorso o dal raggiungimento di risultati insufficienti sarebbe conseguito il mancato rinnovo del suo contratto di lavoro in scadenza il 14 novembre 2016. |
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8 |
Il 5 luglio 2016 la ricorrente ha scritto all’ufficio del personale dell’Eulex Kosovo per conoscere la composizione della commissione di selezione del concorso interno del 2016. |
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9 |
Il 19 luglio 2016 la ricorrente ha avuto il colloquio con la commissione di selezione. Sia prima del colloquio che durante lo stesso la ricorrente ha contestato la composizione della commissione, in ragione dei rapporti precedentemente intercorsi tra lei e il presidente della medesima. Infatti, nel periodo tra il 4 gennaio e la fine del mese di agosto 2014 il presidente della commissione era stato, quale procuratore generale dell’Eulex Kosovo, il superiore gerarchico della ricorrente. |
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10 |
Durante tale periodo la ricorrente aveva proposto reclamo contro il rapporto informativo redatto e sottoscritto dal suo superiore gerarchico, che aveva condotto all’annullamento di detto rapporto (v. supra, punto 4). Inoltre, durante il medesimo periodo, il 25 agosto 2014, la ricorrente aveva proposto reclamo contro l’esito del concorso interno a cui aveva partecipato nel 2014. Ella aveva contestato, in particolare, la presenza del suo superiore gerarchico nella relativa commissione, in ragione del coinvolgimento di quest’ultimo nel procedimento di reclamo contro il suo rapporto informativo (all’epoca tale reclamo era ancora pendente), nonché della parzialità dello stesso nei suoi confronti. Il capomissione aveva accolto tale reclamo in ragione della diversa circostanza che due membri della commissione di selezione avevano la stessa cittadinanza. Egli aveva ritenuto, dunque, che non fosse necessario esaminare l’asserzione della ricorrente avente a oggetto la presenza del suo superiore gerarchico nella commissione di selezione. |
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11 |
Poco prima del colloquio con la commissione di selezione del concorso interno del 2016, dunque, la ricorrente ha lamentato che la composizione di detta commissione non soddisfaceva il requisito dell’imparzialità previsto dalle disposizioni delle procedure operative standard (in prosieguo: le «SOP») e dell’OPLAN. |
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12 |
Con lettera del capo dell’ufficio del personale del 30 settembre 2016, la ricorrente è stata informata di non aver superato il concorso interno del 2016 (in prosieguo: la «decisione sul concorso interno del 2016»). Con la medesima lettera il capo dell’ufficio ha confermato alla ricorrente che il suo contratto sarebbe scaduto il 14 novembre 2016 e, inoltre, l’ha informata di aver deciso di non rinnovare il suo contratto e che le sarebbero state comunicate le modalità di tale cessazione del contratto (in prosieguo: la «decisione sul mancato rinnovo del contratto di lavoro»). |
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Con lettera del 10 ottobre 2016 la ricorrente ha proposto reclamo al capomissione contro la decisione sul concorso interno del 2016 e la decisione sul mancato rinnovo del suo contratto di lavoro. |
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14 |
Con lettera del 31 ottobre 2016 il capomissione ha respinto detto reclamo, ritenendo che non fossero stati violati i principi relativi alla selezione del personale. Il capomissione ha sottolineato che non era stato riscontrato alcun conflitto d’interessi e che, anteriormente al concorso interno del 2016, la ricorrente non aveva sporto alcuna denuncia avente a oggetto possibili molestie o intimidazioni da parte del suo superiore gerarchico. Il capomissione ha ritenuto che il fatto di rivalutare i propri subordinati non costituisse un conflitto d’interessi ed ha aggiunto che dall’allegato 13 all’OPLAN risultava che il capo della divisione esecutiva e il procuratore capo dell’Eulex Kosovo dovevano essere membri della commissione di selezione dei concorsi, e che tale comitato doveva essere il medesimo per tutti i candidati. |
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Il 1o novembre 2016 la ricorrente ha inviato un messaggio di posta elettronica al capomissione, chiedendo l’arbitrato previsto dall’articolo 20, paragrafo 2, del suo contratto con l’Eulex Kosovo. Tale domanda è stata respinta il 14 novembre 2016, ossia il giorno stesso della scadenza del suo contratto di lavoro. |
Procedimento e conclusioni delle parti
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Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 aprile 2017 la ricorrente ha proposto il presente ricorso. Inoltre, la ricorrente ha presentato una domanda di anonimato, accolta con decisione del Tribunale del 19 settembre 2017. |
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Nel suo ricorso la ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
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Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 agosto 2017, l’Eulex Kosovo ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità, ai sensi dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale. |
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Con la sua eccezione d’irricevibilità l’Eulex Kosovo chiede che il Tribunale voglia:
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Il 20 ottobre 2017 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni su tale eccezione d’irricevibilità. |
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21 |
Nelle sue osservazioni sull’eccezione d’irricevibilità la ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia dichiarare il ricorso ricevibile. |
In diritto
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22 |
Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, il Tribunale, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. |
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23 |
Nel caso di specie il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide di statuire senza proseguire il procedimento. |
Sull’oggetto della controversia
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24 |
Occorre ricordare che, secondo quanto disposto dall’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, dello Statuto medesimo, e dall’articolo 76, lettere d) ed e), del regolamento di procedura, l’atto introduttivo deve contenere l’oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti dedotti, nonché un’esposizione sommaria di detti motivi e le conclusioni del ricorrente. Tali elementi devono essere tanto chiari e precisi da consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Al fine di garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, perlomeno sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso (v. ordinanza del 27 marzo 2017, Frank/Commissione, T‑603/15, non pubblicata, EU:T:2017:228, punti 37 e 38 e giurisprudenza ivi citata). |
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25 |
Per quanto riguarda, in particolare, le conclusioni delle parti, è opportuno sottolineare che esse individuano l’oggetto della controversia. Occorre, pertanto, che esse indichino, espressamente e inequivocabilmente, ciò che le parti chiedono (v. ordinanza del 27 marzo 2017, Frank/Commissione, T‑603/15, non pubblicata, EU:T:2017:228, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). |
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26 |
Peraltro, nel caso in cui il ricorrente non deduca alcun motivo a sostegno di un capo delle conclusioni, non sussiste la condizione di cui all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, secondo la quale i motivi dedotti devono essere oggetto di un’esposizione sommaria (sentenze del 12 aprile 2013, Koda/Commissione, T‑425/08, non pubblicata, EU:T:2013:183, punto 71, e del 16 settembre 2013, Dornbracht/Commissione, T‑386/10, EU:T:2013:450, punto 44). |
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27 |
Infine, spetta al ricorrente scegliere il fondamento giuridico del ricorso, non essendo di competenza del giudice dell’Unione scegliere la base giuridica più appropriata (v. sentenza del 9 novembre 2016, Trivisio Prototyping/Commissione, T‑184/15, non pubblicata, EU:T:2016:652, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). |
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28 |
Nel caso di specie, per quanto riguarda le conclusioni formulate a sostegno del presente ricorso, si deve osservare che esse sono riportate due volte nel ricorso, all’inizio e alla fine di quest’ultima. Orbene, tali conclusioni non sono formulate in modo identico. |
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29 |
Inoltre, per quanto concerne i motivi e gli argomenti invocati a sostegno del ricorso, occorre rilevare che l’atto introduttivo si articola, dal punto di vista formale, in due parti, e più precisamente in una domanda «a titolo dell’articolo 272 TFUE» e in una domanda a titolo dell’«articolo 340 TFUE». La prima parte, relativa alla domanda fondata sull’«articolo 272 TFUE», comprende cinque motivi. La seconda parte, relativa alla domanda fondata sull’«articolo 340 TFUE», comprende tre sezioni che contengono, in sostanza, due motivi, vertenti sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Unione europea. Tuttavia, l’atto introduttivo non indica quale motivo sia posto, volta a volta, a fondamento dei diversi capi delle conclusioni. |
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30 |
Occorre pertanto giudicare che, nonostante la struttura e la formulazione dell’atto introduttivo siano molto confuse, la ricorrente abbia invero proposto, in primo luogo, una domanda diretta all’annullamento delle decisioni impugnate (terzo capo delle conclusioni); in secondo luogo, una domanda diretta all’accertamento, da parte del Tribunale, delle violazioni commesse dall’Eulex Kosovo dei suoi obblighi contrattuali ed extracontrattuali (primo capo delle conclusioni); in terzo luogo, una domanda diretta all’accertamento, da parte del Tribunale, delle violazioni commesse dall’Eulex Kosovo dei suoi obblighi extracontrattuali (secondo capo delle conclusioni); e, in quarto luogo, una domanda diretta al risarcimento del danno patrimoniale e morale patito a causa delle decisioni impugnate, da un lato, e del danno morale derivante dalle «decisioni e [dagli] atti illeciti» dell’Eulex Kosovo, dall’altro lato (quarto capo delle conclusioni). |
Sul terzo capo delle conclusioni, diretto all’annullamento delle decisioni impugnate
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31 |
Con il terzo capo delle conclusioni la ricorrente chiede, in sostanza, l’annullamento delle decisioni impugnate, ossia la decisione sul concorso interno del 2016 e la decisione sul mancato rinnovo del contratto di lavoro. |
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32 |
Occorre rilevare che la ricorrente formula il terzo capo delle conclusioni, in tema d’annullamento, sulla base dell’«articolo 272 TFUE». A sostegno di tale domanda la ricorrente deduce cinque motivi, di cui il primo vertente su irregolarità del procedimento relativo al concorso interno del 2016, il secondo sul conflitto d’interessi, la mancata ricusazione e l’abuso di potere del presidente della commissione, il terzo sulla violazione del principio d’imparzialità e del diritto della ricorrente a un buon andamento dell’amministrazione, il quarto sulla violazione del diritto della ricorrente a condizioni di lavoro che rispettino la sua salute, la sua sicurezza e la sua dignità, nonché sulla violazione dei requisiti stabiliti nell’invito a presentare candidature del 2014 e del diritto a un buon andamento dell’amministrazione, e il quinto sulla violazione del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque. |
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33 |
A tal riguardo, per quanto concerne i motivi quarto e quinto, la ricorrente contesta all’Eulex Kosovo, da un lato, di aver commesso illeciti nell’ambito della valutazione relativa alla guida e del trattamento che le sarebbe stato riservato in ragione della sua disabilità e, dall’altro lato, di aver violato il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque. Tuttavia, occorre rilevare che tali asserzioni non presentano alcun nesso diretto né con le decisioni impugnate né con il terzo capo delle conclusioni, diretto a contestare la legalità di tali decisioni. È opportuno, perciò, esaminarle nell’ambito dei capi delle conclusioni primo e secondo. |
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34 |
Con i motivi primo, secondo e terzo la ricorrente mira, in sostanza, a rimettere in discussione la decisione sul concorso interno del 2016 e la decisione sul mancato rinnovo del contratto di lavoro. |
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35 |
Sebbene l’Eulex Kosovo, nella sua eccezione d’irricevibilità, non abbia invocato l’irricevibilità a tale proposito, occorre preliminarmente verificare se le decisioni su cui verte il terzo capo delle conclusioni siano soggette alle norme disciplinanti il rapporto contrattuale in questione, di tal guisa che si possa ritenere che il ricorso sia stato proposto, a questo riguardo, in base all’articolo 272 TFUE. |
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36 |
A tal proposito, risulta dalla giurisprudenza che hanno natura contrattuale gli atti che si collocano nell’ambito di un contratto da cui sono inscindibili (v., in questo senso, ordinanza del 31 agosto 2011, IEM/Commissione, T‑435/10, non pubblicata, EU:T:2011:410, punto 30). Al contrario, nel caso in cui un provvedimento miri a produrre conseguenze giuridiche vincolanti che si pongono al di fuori del rapporto contrattuale che lega le parti, e implichi l’esercizio di pubblici poteri conferiti all’istituzione contraente in qualità di autorità amministrativa, tale provvedimento dev’essere oggetto di un ricorso d’annullamento fondato sull’articolo 263 TFUE (v., in questo senso, sentenza del 9 settembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, punto 20). |
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37 |
Nel caso di specie si deve rilevare che, per quanto riguarda gli ultimi tre contratti stipulati per il secondo periodo contrattuale, dal 15 ottobre 2014 al 14 novembre 2016, l’articolo 21 del contratto di lavoro prevedeva che «[l]e controversie derivanti dal contratto o relative al presente contratto sar[ebbero state] proposte dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 272 [TFUE]». Pertanto, per determinare se le decisioni impugnate presentino natura contrattuale o possano essere scisse dal contratto, si deve verificare se tali decisioni fossero o meno fondate sulle clausole contrattuali in vigore durante il secondo periodo contrattuale. |
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38 |
A tal riguardo, per quanto concerne, sotto un primo profilo, la decisione sul concorso interno del 2016, occorre ricordare che, con lettera del 30 settembre 2016, la ricorrente era stata informata di non aver superato tale concorso. |
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39 |
Orbene, si deve constatare che una siffatta decisione non trova fondamento nelle clausole del contratto di lavoro che vincolava la ricorrente all’Eulex Kosovo, ma è stata adottata dalla commissione di selezione del concorso interno del 2016. |
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40 |
In primo luogo, infatti, tale concorso è stato organizzato dall’Eulex Kosovo in seguito alla decisione di ridurre l’organico di detta missione, adottata dopo l’approvazione dell’OPLAN, avvenuta il 17 giugno 2016, e del piano di attuazione dell’Eulex Kosovo, avvenuta il 20 giugno 2016. Orbene, per quanto riguarda l’OPLAN, dall’articolo 4, paragrafo 4, dell’azione comune 2008/124 risulta che esso è redatto dal gruppo di pianificazione dell’Unione (EUPT Kosovo) e approvato dal Consiglio dell’Unione europea. Per quanto concerne, invece, il piano di attuazione dell’Eulex Kosovo, approvato dal comandante delle operazioni civili, risulta dall’articolo 7, paragrafo 2, dell’azione comune 2008/124 che il comandante esercita il comando e il controllo dell’Eulex Kosovo sul piano strategico, sotto il controllo politico e la direzione strategica del comitato politico e di sicurezza (CPS) e sotto l’autorità generale dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. In ragione di tali elementi, la decisione di organizzare il concorso del 2016 configura un atto amministrativo e non è stata adottata sulla base del contratto di lavoro che vincolava la ricorrente all’Eulex Kosovo. |
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41 |
In secondo luogo, la decisione sul concorso interno del 2016 è stata adottata dalla commissione di selezione nell’ambito del sistema descritto al precedente punto 40. Essa non è stata, dunque, adottata in base alle clausole del contratto di lavoro che vincolava la ricorrente all’Eulex Kosovo. |
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42 |
Da ciò consegue che la decisione sul concorso interno del 2016, da un lato, è separabile dal citato contratto e, dall’altro lato, costituisce un atto impugnabile con un ricorso d’annullamento, in quanto mira a produrre conseguenze giuridiche vincolanti che si pongono al di fuori della relazione contrattuale tra le parti e che derivano dall’esercizio di pubblici poteri conferiti all’Eulex Kosovo in qualità di autorità amministrativa (v., in questo senso, sentenza del 9 settembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, punto 20, e ordinanza del 29 settembre 2016, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Commissione, C‑102/14 P, non pubblicata, EU:C:2016:737, punti 55 e 58). |
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43 |
Peraltro, si deve rilevare che, a sostegno della domanda presentata nell’ambito del terzo capo delle conclusioni, diretta all’annullamento delle decisioni impugnate, la ricorrente non sviluppa alcun motivo, censura o argomento relativo alle clausole del contratto che la vincolavano all’Eulex Kosovo. Al contrario, la ricorrente propone alcuni motivi d’annullamento vertenti sulla violazione di norme del diritto dell’Unione, al fine di far accertare che le decisioni impugnate sono inficiate da vizi propri ad atti amministrativi come, in particolare, le irregolarità del procedimento relativo al concorso interno, l’irregolarità della composizione della commissione di selezione di tale concorso, il difetto d’imparzialità di detta commissione, nonché la violazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione e di parità di trattamento (v., in questo senso e analogamente, ordinanza del 31 agosto 2011, IEM/Commissione, T‑435/10, non pubblicata, EU:T:2011:410, punto 39). |
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44 |
Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda la decisione sul mancato rinnovo del contratto di lavoro, la ricorrente contesta la decisione dell’Eulex Kosovo di non offrirle un nuovo contratto. |
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45 |
A tal riguardo, si evince dagli atti di causa che la mancata offerta alla ricorrente di un nuovo contratto è stata giustificata dal fatto che quest’ultima non avesse superato il concorso interno del 2016. Il CTD in essere prevedeva, all’articolo 16.1, che la durata del contratto coprisse il periodo dal 15 giugno al 14 novembre 2016. Nondimeno, tale contratto non conteneva alcuna clausola che ne prevedesse il rinnovo. Si deve, dunque, constatare che la decisione di offrire o meno alla ricorrente un nuovo contratto non derivava dalle clausole contrattuali che vincolavano quest’ultima all’Eulex Kosovo, ma era fondata su una decisione amministrativa del servizio del personale dell’Eulex Kosovo, la quale traeva le conseguenze della decisione sul concorso interno del 2016 e del mancato superamento di detto concorso da parte della ricorrente. Quando ha adottato tale decisione, dunque, l’Eulex Kosovo non ha agito nell’ambito dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto. La decisione sul mancato rinnovo del contratto di lavoro costituisce, perciò, una decisione di natura amministrativa, la quale non può essere contestata in base all’articolo 272 TFUE. |
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46 |
In ragione di dette circostanze, sebbene la ricorrente abbia espressamente formulato le conclusioni in tema d’annullamento sulla base dell’«articolo 272 TFUE», è opportuno giudicare che il terzo capo delle conclusioni del presente ricorso, con cui la ricorrente mira all’annullamento delle decisioni impugnate, dev’essere qualificato come una domanda d’annullamento fondata sulle disposizioni dell’articolo 263 TFUE. |
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47 |
A tal riguardo, quando è adito per decidere su un ricorso d’annullamento sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 263 TFUE, il giudice dell’Unione deve valutare la legittimità dell’atto impugnato alla luce del Trattato FUE oppure di ogni norma di diritto relativa alla sua applicazione e, quindi, del diritto dell’Unione. Per contro, nell’ambito di un ricorso proposto sulla base dell’articolo 272 TFUE, il ricorrente può contestare all’istituzione controparte contrattuale soltanto violazioni delle clausole contrattuali oppure violazioni del diritto applicabile al contratto (sentenza del 27 settembre 2012, Applied Microengineering/Commissione, T‑387/09, EU:T:2012:501, punto 40). |
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48 |
Anche ipotizzando che un ricorso d’annullamento possa essere proposto contro l’Eulex Kosovo in virtù dell’articolo 263, primo comma, TFUE e che il Tribunale possa procedere alla riqualificazione del fondamento del terzo capo delle conclusioni in ricorso d’annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, è opportuno sottolineare che, secondo quanto disposto dall’articolo 263, sesto comma, TFUE, il ricorso d’annullamento dev’essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto impugnato, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Conformemente all’articolo 60 del regolamento di procedura, inoltre, tale termine dev’essere aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni. |
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49 |
Orbene, in primo luogo, la decisione sul concorso interno del 2016 è stata notificata alla ricorrente il 30 settembre 2016. La decisione del capomissione sul reclamo proposto dalla ricorrente è stata notificata a quest’ultima il 31 ottobre 2016. In tale contesto, dunque, la data del 31 ottobre 2016 è il momento da cui decorre il termine per il ricorso contro la decisione sul concorso. |
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50 |
In secondo luogo, per quanto concerne la decisione sul mancato rinnovo del contratto di lavoro, la ricorrente ha ricevuto la relativa notifica il 30 settembre 2016. Poiché la ricorrente ha ricevuto la notifica del rigetto della domanda di arbitrato il 14 novembre 2016, quest’ultima data è il momento da cui decorre il termine per il ricorso. |
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51 |
Conseguentemente, avendo la ricorrente proposto il presente ricorso il 25 aprile 2017, è evidente che tale proposizione è avvenuta oltre il termine entro il quale sarebbe stato possibile contestare la legittimità delle decisioni impugnate. |
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52 |
Ne consegue che il terzo capo delle conclusioni dev’essere respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
Sui capi primo e secondo delle conclusioni, diretti all’accertamento, da parte del Tribunale, che l’Eulex Kosovo ha violato i propri obblighi contrattuali ed extracontrattuali
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53 |
Nei capi primo e secondo delle conclusioni la ricorrente chiede che il Tribunale accerti le violazioni degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali asseritamente commesse dall’Eulex Kosovo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni che ella avrebbe patito. |
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54 |
A tal riguardo, da un lato, nella misura in cui la ricorrente chiede il risarcimento del danno che ella avrebbe patito a causa della bocciatura al concorso del 2016 e del mancato rinnovo del contratto con decorrenza dal 14 novembre 2016, la stessa mira, in realtà, a ottenere un risultato identico a quello che avrebbe raggiunto mediante un ricorso d’annullamento contro le decisioni impugnate. |
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55 |
Orbene, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, quando la domanda di risarcimento risulta strettamente connessa a una domanda d’annullamento, a sua volta dichiarata irricevibile, anche la domanda di risarcimento va dichiarata irricevibile (v., in questo senso e analogamente, ordinanze del 24 marzo 1993, Benzler/Commissione, T‑72/92, EU:T:1993:27, punto 21, e del 9 giugno 2004, Camós Grau/Commissione, T‑96/03, EU:T:2004:172, punto 44). |
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56 |
Dall’altro lato, nella misura in cui la ricorrente deduce la violazione dei «principi contrattuali di equità e buona fede», nonché del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, ella sembra riferirsi agli argomenti contenute nei motivi quarto e quinto, invocati a sostegno del terzo capo delle conclusioni e descritti al precedente punto 32. |
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A tal riguardo, per quanto concerne il quarto motivo, la ricorrente deduce la sussistenza di violazioni nell’ambito della valutazione della sua guida e del trattamento riservatole in ragione della sua disabilità, suggerendo di essere stata vittima di molestie. Ella ritiene che il fatto che le sia stato richiesto di sostenere un esame di guida fosse contrario all’invito alla presentazione di candidature del 2014 e alla decisione del capomissione del 26 gennaio 2011, avente a oggetto una «[p]roposta d’introduzione di una valutazione dell’idoneità alla guida», che l’Eulex Kosovo non abbia tenuto conto della sua disabilità e che l’abbia molestata in relazione a tale esame. Da ciò conseguirebbe che l’Eulex Kosovo avrebbe violato il diritto della ricorrente a condizioni di lavoro che rispettino la sua salute, la sua sicurezza e la sua dignità, nonché il diritto a un buon andamento dell’amministrazione. |
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58 |
Nondimeno, risulta da una giurisprudenza costante che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione a norma dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, per comportamento illecito dei suoi organi è subordinata alla sussistenza di un insieme di condizioni, ossia l’illiceità del comportamento contestato all’istituzione, la reale sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento dedotto e il danno lamentato. Dal momento che queste tre condizioni sono cumulative, la mancanza di una di esse è sufficiente per respingere un ricorso per risarcimento danni (v., in questo senso, sentenza del 15 gennaio 2015, Ziegler e Ziegler Relocation/Commissione, T‑539/12 e T‑150/13, non pubblicata, EU:T:2015:15, punti 59 e 60, e ordinanza del 1o febbraio 2018, Collins/Parlamento, T‑919/16, non pubblicata, EU:T:2018:58, punto 43). |
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59 |
Per quanto riguarda la condizione relativa alla reale sussistenza del danno, occorre ricordare che la responsabilità dell’Unione può sussistere solo se il ricorrente ha effettivamente subito un danno «certo e valutabile». A tal proposito, spetta al ricorrente fornire al giudice dell’Unione elementi di prova concludenti al fine di provare sia l’esistenza sia l’entità di detto danno (v. sentenze del 16 luglio 2009, SELEX Sistemi Integrati/Commissione, C‑481/07 P, non pubblicata, EU:C:2009:461, punto 36 e giurisprudenza ivi citata, e dell’8 novembre 2011, Idromacchine e a./Commissione, T‑88/09, EU:T:2011:641, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). |
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60 |
Nel caso di specie, occorre rilevare che il ricorso non contiene alcun elemento che permetta al Tribunale di identificare la natura e l’entità del danno che la ricorrente asserisce di aver patito per aver sostenuto gli esami di guida. Infatti, la ricorrente non identifica chiaramente e in modo inequivocabile, coerente e comprensibile gli elementi costitutivi dell’asserito danno. |
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Secondo una giurisprudenza costante, la condizione relativa al nesso causale richiesta dall’articolo 340, secondo comma, TFUE concerne l’esistenza di un rapporto di causa-effetto sufficientemente diretto tra il comportamento delle istituzioni e il danno (sentenze del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, punto 53, e del 14 dicembre 2005, Beamglow/Parlamento e a., T‑383/00, EU:T:2005:453, punto 193; in questo senso v., anche, sentenza del 4 ottobre 1979, Dumortier e a./Consiglio, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, EU:C:1979:223, punto 21). Spetta al ricorrente fornire la prova dell’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato e il danno lamentato (v. sentenza del 30 settembre 1998, Coldiretti e a./Consiglio e Commissione, T‑149/96, EU:T:1998:228, punto 101 e giurisprudenza ivi citata). |
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62 |
Orbene, si deve constatare che il ricorso, e in particolare il suo punto VIII, D, che include il quarto motivo, non contiene alcun elemento al riguardo. Nella parte relativa alle condizioni per ritenere esistente una responsabilità extracontrattuale, la ricorrente si limita ad affermare che «sussiste un nesso di causalità diretto e certo tra queste decisioni e questi atti illeciti e il danno patito», senza però spiegare in cosa consisterebbe tale nesso e senza fornire il benché minimo elemento di prova. |
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63 |
In tali circostanze, si deve giudicare manifestamente insussistente il nesso di causalità tra il comportamento contestato e il danno lamentato. Il quarto motivo non è, pertanto, adeguatamente suffragato nella misura in cui si riferisce alla responsabilità extracontrattuale dell’Eulex Kosovo. |
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64 |
In merito alla responsabilità contrattuale dell’Eulex Kosovo, per quanto riguarda il quarto motivo, vertente sull’obbligo della ricorrente di sostenere un esame di guida e sulle presunte molestie da ciò risultanti, occorre rilevare che, anche ammettendo che il Tribunale sia competente a giudicare i fatti avvenuti durante il primo periodo contrattuale, l’invito alla presentazione di candidature per il posto di procuratore, per il quale la ricorrente ha presentato la sua candidatura, precisava che i candidati selezionati dovevano possedere una patente di guida valida ed essere in grado di guidare un veicolo a quattro ruote motrici. Pertanto, tali condizioni facevano parte del contratto di lavoro della ricorrente, la quale non può affermare la sussistenza di alcuna violazione contrattuale da parte dell’Eulex Kosovo in relazione all’obbligo di sostenere un esame di guida. |
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65 |
Per quanto concerne il quinto motivo, la ricorrente invoca la violazione del suo diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, sancito dall’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A tal riguardo, ella afferma quanto segue: «[Durante tutto il periodo in cui è stata impiegata presso l’Eulex Kosovo,]
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La ricorrente ritiene che questi fatti l’«abbiano offesa» e «umiliata» e «abbiano costituito un trattamento iniquo contrario al suo diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque». |
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Orbene, si deve constatare che la ricorrente non fornisce alcun elemento di prova a sostegno delle sue asserzioni. |
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Anche ammettendo che il Tribunale sia competente a giudicare i fatti avvenuti durante il primo periodo contrattuale, dunque, i motivi quarto e quinto non sono adeguatamente suffragati. |
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Pertanto, i capi primo e secondo delle conclusioni devono essere respinti in quanto in parte manifestamente irricevibili e in parte manifestamente infondati in diritto. |
Sul quarto capo delle conclusioni, diretto alla condanna dell’Eulex Kosovo a risarcire alla ricorrente il danno asseritamente patito
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70 |
In primo luogo, la ricorrente ritiene che le illiceità commesse dall’Eulex Kosovo nell’ambito del procedimento relativo al concorso del 2016 le abbiano causato un danno, a motivo della decisione di non rinnovare il suo contratto di lavoro. Per tale ragione ella chiede al Tribunale di condannare l’Eulex Kosovo, ai sensi dell’articolo 340 TFUE, al risarcimento del danno patrimoniale. Inoltre, la ricorrente ritiene che la decisione sul concorso del 2016 integri altresì un danno morale, in ragione della motivazione relativa all’inadeguatezza del rendimento menzionata in sede di colloquio. |
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A tal riguardo, come ricordato al precedente punto 55, si sottolinea che quando la domanda di risarcimento risulta strettamente connessa a una domanda d’annullamento, a sua volta dichiarata irricevibile, anche la domanda di risarcimento va dichiarata irricevibile. |
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Nel caso di specie la ricorrente, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale o morale che ella avrebbe patito a causa della bocciatura al concorso del 2016 e del mancato rinnovo del contratto con decorrenza dal 14 novembre 2016, mira a ottenere un risultato identico a quello che avrebbe raggiunto mediante un ricorso d’annullamento contro le decisioni impugnate. La domanda di risarcimento è, dunque, strettamente connessa alla domanda d’annullamento. Orbene, come risulta dai precedenti punti da 35 a 51, il terzo capo delle conclusioni, diretto all’annullamento delle decisioni impugnate, è manifestamente irricevibile. |
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Conseguentemente, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale o morale derivante dalla bocciatura al concorso del 2016 e dal mancato rinnovo del contratto con decorrenza dal 14 novembre 2016 è irricevibile. |
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74 |
In secondo luogo, nella parte del ricorso avente a oggetto la responsabilità extracontrattuale fondata sull’articolo 340, secondo comma, TFUE, la ricorrente sostiene di aver patito un danno morale a causa delle «decisioni e [degli] atti illeciti» dell’Eulex Kosovo. Più precisamente, ella afferma che «[l]e decisioni e gli atti illeciti [dell’Eulex Kosovo], e in particolare quelli che erano oggettivamente offensivi e umilianti per la ricorrente, hanno avuto un effetto dannoso sulla sua dignità che le dà diritto al risarcimento», che «[e]ssi hanno altresì avuto un forte impatto sull’integrità e sulla reputazione professionale della ricorrente, così come sulle sue prospettive di carriera» e che «[i]l danno morale deriva anche dalle conseguenze della decisione di non selezionarla per il posto di procuratore, motivata da una presunta prestazione negativa durante il colloquio». |
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75 |
Tuttavia, come constatato al precedente punto 67, è opportuno rilevare che la ricorrente non fornisce alcun elemento di prova a sostegno delle sue asserzioni. Ella si limita a formulare mere affermazioni, prive tanto di riferimenti precisi alle norme asseritamente violate, quanto di riferimenti materiali a sostegno delle sue asserzioni. |
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76 |
Pertanto, il quarto capo delle conclusioni dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. |
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77 |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto, senza che sia necessario esaminare l’eccezione d’irricevibilità sollevata dall’Eulex Kosovo. |
Sulle spese
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78 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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Poiché l’Eulex Kosovo ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Nona Sezione) così provvede: |
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Lussemburgo, 19 settembre 2018 Il cancelliere E. Coulon Il presidente S. Gervasoni |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.