Ordinanza del Presidente del Tribunale del 23 marzo 2017 –
Ungheria / Commissione

(causa T‑20/17 R)

«Procedimento sommario – Aiuti di Stato – Imposta ungherese sul fatturato legato alla pubblicità – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e dispone il suo recupero – Domanda di sospensione dell’esecuzione – mancanza dell’urgenza»

1. 

Procedimento sommario–Sospensione dell’esecuzione–Provvedimenti provvisori–Presupposti per la concessione–«Fumus boni iuris»–Urgenza–Danno grave ed irreparabile–Carattere cumulativo–Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco–Ordine di esame e modalità di verifica–Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari

(Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)

(v. punti 7‑10)

2. 

Procedimento sommario–Sospensione dell’esecuzione–Provvedimenti provvisori–Presupposti per la concessione–Urgenza–Danno grave ed irreparabile–Danno che può essere invocato da uno Stato membro–Obbligo di dimostrare che siano compromessi seriamente l’adempimento delle pubbliche funzioni, l’ordine pubblico o un intero settore dell’economia in mancanza del provvedimento provvisorio–Insussistenza dell’urgenza

(Artt. 256 TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)

(v. punti 14‑21)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e intesa alla sospensione dell’esecuzione della decisione C(2016) 6929 def. della Commissione, del 4 novembre 2016, relativa alla misura SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) applicata dall’Ungheria in materia di tassazione dei proventi della pubblicità.

Dispositivo

1) 

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2) 

Le spese sono riservate.