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19.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/20 |
Ricorso proposto il 22 dicembre 2017 — Szentes / Commissione
(Causa T-830/17)
(2018/C 063/27)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Gyula Szentes (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Moyse)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione del 24 febbraio 2017 e, nel caso, l’atto recante rigetto del reclamo del ricorrente del 29 settembre 2017; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull’illegalità del bando di concorso. Il ricorrente sostiene che l’articolo 6.4 dell’allegato III, che esclude che siano accolte domande di riesame volte a contestare la valutazione effettuata dalla commissione di concorso, è illegale per contrarietà al diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. La decisione impugnata, fondandosi su detta disposizione, sarebbe, di conseguenza, a propria volta illegale. |
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2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione. La decisione impugnata si limiterebbe a citare stralci di giurisprudenza e non comunicherebbe l’elenco dei criteri di selezione deciso dalla commissione di concorso prima di intraprendere i lavori di valutazione degli atti di candidatura. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sullo snaturamento dei fatti e su un errore manifesto di valutazione. Il ricorrente critica le modalità con le quali la commissione ha valutato i dati riferiti nell’atto di candidatura. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del bando di concorso. Il ricorrente è dell’avviso che la commissione abbia omesso di mettere in relazione tra loro le varie rubriche dell’atto di candidatura per decidere se il ricorrente soddisfacesse uno dei requisiti di ammissione al concorso. |