5.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 42/44


Ricorso proposto l’11 dicembre 2017 — Pethke / EUIPO

(Causa T-808/17)

(2018/C 042/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ralph Pethke (Alicante, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sua relazione di valutazione per l’anno 2016, nella versione che gli è stata comunicata il 10 aprile 2017;

annullare, se del caso, la decisione del consiglio di amministrazione dell’EUIPO relativa al reclamo presentato dal ricorrente il 18 ottobre 2017, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo: errore di valutazione del superiore gerarchico diretto del ricorrente

Il ricorrente contesta al suo superiore gerarchico di non aver effettuato alcuna valutazione personale o analisi critica del contributo alla relazione da parte del direttore esecutivo riguardo alle prestazioni del ricorrente per il periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 17 ottobre 2016, in violazione della decisione della Commissione n. C(2013) 8985 final, del 16 dicembre 2013, relativa alle norme generali di applicazione dell’articolo 43 e dell’articolo 44, paragrafo 1, dello Statuto, nonché delle istruzioni operative dell’EUIPO.

Secondo e terzo motivo: mancanza di competenza dell’organo di ricorso a risolvere la questione relativa al reclamo e mancanza di indipendenza di quest’ultimo

Il direttore esecutivo, avendo partecipato in modo decisivo alla stesura di detta relazione, non potrebbe essere un organo di ricorso indipendente nell’ambito del procedimento annuale di valutazione del ricorrente. Le istruzioni operative dell’EUIPO per quanto concerne le valutazioni del direttore esecutivo prevederebbero, in casi del genere, l’esistenza di una commissione di ricorso per i reclami.

Quarto motivo: rottura arbitraria del dialogo nell’ambito del reclamo

Non si sarebbe tenuto alcun dialogo regolare nell’ambito del reclamo, in particolare, a causa di una rottura arbitraria del dialogo da parte del direttore esecutivo, il che costituirebbe una violazione delle norme del procedimento di reclamo, vale a dire, la decisione della Commissione e le corrispondenti istruzioni operative dell’EUIPO. Mancherebbe un’effettiva tutela giuridica amministrativa precontenziosa.

Quinto motivo: Difetto di motivazione della relazione di valutazione

Il contributo del direttore esecutivo e, di conseguenza, anche la stessa relazione di valutazione del 2016 sarebbero inficiati da un sostanziale difetto di motivazione che renderebbe parzialmente impossibile un’analisi da parte del ricorrente. La valutazione effettuata dal direttore esecutivo delle sue prestazioni sarebbe priva di fondamento di fatto e sarebbe in gran parte inammissibile. Nell’ambito del suo contributo, il direttore esecutivo effettuerebbe una valutazione delle prestazioni del ricorrente nelle sue funzioni di direttore all’interno del dipartimento «operazioni» notevolmente peggiore rispetto a quella risultante da quasi tutte le valutazioni precedenti delle prestazioni del ricorrente. La motivazione non corrisponderebbe al conseguente maggior livello di motivazione.

Sesto motivo: errore manifesto di valutazione

La relazione di valutazione del 2016 contenente il contributo del direttore esecutivo sarebbe inficiata da errori manifesti di valutazione, poiché si baserebbe su dati relativi alle prestazioni incompleti e scelti in modo arbitrario. La valutazione dei fatti sarebbe priva di qualunque ragionevolezza.

La relazione di valutazione non conterrebbe di per sé alcuna analisi delle cifre relative alle prestazioni del ricorrente per quanto concerne il sottoperiodo controverso, poiché il superiore gerarchico del ricorrente non avrebbe analizzato espressamente dette cifre nella propria relazione di valutazione.

Il contributo del direttore esecutivo e, come necessaria conseguenza, la relazione di valutazione stessa conterrebbero informazioni inesatte e si baserebbero su dati relativi alle prestazioni incompleti e unilateralmente negativi. Il direttore esecutivo ricorrerebbe a criteri di valutazione arbitrari e inadeguati e non si baserebbe, in gran parte, sugli indicatori chiave predefiniti negli obiettivi. Così, il contributo del direttore esecutivo distorcerebbe i fatti in modo tale da discostarsi da una valutazione delle prestazioni del ricorrente. Non sarebbe lecito che, alla fine di un anno, si effettui una valutazione negativa senza mai dare al ricorrente la possibilità di reagire ad eventuali carenze della sua prestazione.