12.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 52/31 |
Ricorso proposto il 22 novembre 2017 — Comprojecto-Projectos e Construções e a./BCE
(Causa T-768/17)
(2018/C 052/45)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrenti: Comprojecto-Projetos e Construções, Lda. (Lisbona, Portogallo), Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo (Lisbona), Julião Maria Gomes de Azevedo (Lisbona), Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (Lisbona) (rappresentante: M.A. Ribeiro, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare gli atti impugnati ed in particolare:
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Per gli stessi motivi, chiedono che la Corte di giustizia si pronunci:
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laddove la Corte di giustizia ritenga che le ragioni dei ricorrenti siano fondate, ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE, condannare la BCE a liquidare l’importo di EUR 45 828 257,80, maggiorato degli interessi moratori maturandi al tasso legale fino all’effettivo pagamento e di ogni altra spesa, danno ed indennizzo che, una volta terminati i lavori realizzati, saranno presentati; |
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tuttavia, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 280 TFUE e del fatto che gli atti «della Banca centrale europea che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo», ai sensi dell’articolo 299 TFUE, il Tribunale deve ordinare alla convenuta di richiedere che gli importi di cui sopra siano liquidati dal BCP [Banco Comercial Português (Banca Commerciale Portoghese)]; |
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tenuto conto che la banca centrale nazionale è l’«autorità amministrativa competente a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria», secondo quanto previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/29/CE, così come conformemente a quanto stabilito dall’articolo 81, paragrafo 1, e dall’articolo 83, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE e al disposto di cui all’articolo 96, primo comma, lettera b) — Sanzioni accessorie — del DL [decreto-lei (decreto-legge)] 317/2009, l’agente della convenuta deve ordinare al BCP di versare «immediatamente» gli importi sopra riferiti nei conti bancari dei ricorrenti. |
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La convenuta:
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per quanto, in virtù dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, non si tratti di una competenza del Tribunale, qualora la banca centrale nazionale non riconosca di «[aver] mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù dei trattati, (…) è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta», conformemente a quanto disposto dall’articolo 271, lettera d), TFUE, deve sottoporsi la questione alla Corte suprema; |
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per quanto, allo stesso modo, non si tratti di una competenza del Tribunale, qualora la Corte di giustizia consideri le ragioni dei ricorrenti fondate, conformemente a quanto previsto dall’articolo 264 TFUE, il Tribunale dovrà proporre alla Corte suprema l’annullamento della decisione della banca centrale nazionale e che è stata fatta propria dalla convenuta, e, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 41, paragrafo 1, lettera c), della CDFUE, dall’articolo 296, secondo capoverso, TFUE e dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2005/29/CE, dovrà presentare decisione motivata; |
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che la convenuta e la Corte di giustizia citino e sollecitino lo Stato portoghese / Ministero Pubblico / PGR ad agire affinché si pronunci sugli atti posti in essere dal BCP; |
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la convenuta trasmetta questa caso all’OLAF; |
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ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, si domanda sin d’ora che siano opportunamente quantificate le spese risultanti da questa causa. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono i seguenti motivi:
1. |
Violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 41, paragrafo 2, [lettera c)], della CDFUE [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea], articolo 296 TFUE, secondo capoverso, e articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2005/29/CE (1) |
2. |
Indipendentemente dal furto con «effrazione» della «cassaforte», il BCP sapeva, o aveva l’obbligo di sapere, che si trattava di uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro; conseguentemente, l’istituto di credito era a conoscenza che ci si trovava di fronte ad un caso di frode e evasione fiscale, contribuendosi in tal maniera alla sottrazione di entrate destinate al bilancio dell’Unione. Tali atti sono «illegali e lesivi degli interessi finanziari dell’Unione» e si tratta di «motivi imperativi di interesse generale» che «costituiscono un obiettivo legittimo, suscettibile di giustificare un ostacolo alla libera prestazione di servizi[»]. |
3. |
Indipendentemente dal modo in cui oltre un milione di euro è stato rubato dalla «cassaforte», sono qui in causa «[i]nteressi finanziari dell’Unione», ovverosia le entrate che alimentano il «bilancio dell’Unione europea, nonché quell[e] copert[e] dai bilanci delle istituzioni, organi, organismi ed agenzie e i bilanci da essi gestiti e controllati». Di conseguenza, sono ugualmente in causa atti che si configurano come «irregolarità» per «violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita». |
4. |
Quando un istituto di credito, uno Stato membro / banca centrale nazionale, la Banca centrale europea oppure lo Stato membro / Ministero pubblico / PGR, vengono a conoscenza di infrazioni e pratiche di questo tipo, permettendole e non condannandole, incentivano in tal modo la violazione di quanto disposto all’articolo 310, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 325, paragrafi 1, 2 e 3, TFUE, così come ammettono che l’istituto di credito in questione ponga in essere atti che configurano una «irregolarità» per violazione di quanto stabilito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95. (2) |
5. |
Oltre ad aver respinto l’invito ad agire, la convenuta ha trovato, fra l’altro, il modo di:
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6. |
Violazione del dovere d’imparzialità, sviamento di potere e violazione di forme sostanziali da parte dell’agente della convenuta, la Banca del Portogallo. |
(1) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).
(2) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).