29.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 32/39


Ricorso proposto il 17 novembre 2017 — UR / Commissione

(Causa T-761/17)

(2018/C 032/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: UR (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare e statuire quanto segue:

la decisione della commissione giudicatrice di concorso dell’11 agosto 2017, adottata a seguito di un riesame, di non iscrivere il nominativo del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/322/16 è annullata;

la Commissione è in ogni caso condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione che la commissione giudicatrice di concorso avrebbe commesso nel considerare che il diploma del ricorrente non soddisfacesse una delle condizioni di ammissione al concorso.

2.

Secondo motivo, sollevato in subordine, vertente su un’eccezione d’illegittimità del bando di concorso basata sull’articolo 27, primo comma, dello Statuto dei funzionari. In particolare la condizione di ammissione controversa non sarebbe collegata ai requisiti inerenti ai posti da coprire quali descritti nel bando di concorso e sarebbe pertanto contraria all’interesse del servizio.

3.

Terzo motivo, sollevato in ulteriore subordine, vertente sulla carenza di motivazione della decisione impugnata, in quanto i criteri stabiliti dalla commissione giudicatrice per valutare la pertinenza del diploma del ricorrente rispetto alla condizione di ammissione controversa non sarebbero stati rivelati, cosa che gli impedirebbe di assicurare adeguatamente la propria difesa.