29.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 32/38


Ricorso proposto il 10 novembre 2017 — Kerstens/Commissione

(Causa T-757/17)

(2018/C 032/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Petrus Kerstens (Overijse, Belgio) (rappresentante: C. Mourato, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 27 marzo 2017 indirizzata al ricorrente in quanto ordina di riaprire il caso CMS 15/017 ab initio;

annullare la decisione della Commissione del 7 aprile 2017 indirizzata al ricorrente in quanto ordina di riaprire il caso CMS 12/063 ab initio;

concedere al ricorrente un risarcimento totale di EUR 40 000 a titolo di danno morale speciale, importo che dovrà essere versato dalla Commissione europea;

condannare la convenuta alle spese del procedimento, in applicazione dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla non corretta esecuzione della sentenza di annullamento del 14 febbraio 2017, Kerstens/Commissione (T-270/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:74) e sulla violazione del principio del «ne bis in idem», che l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») avrebbe commesso decidendo di riaprire procedimenti disciplinari riguardanti il ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sulla non corretta esecuzione della sentenza citata e sulla violazione del principio di buona amministrazione, in particolare dell’obbligo di trattazione imparziale ed equa dei casi, sulla violazione del principio della presunzione d’innocenza e sulla violazione dei diritti della difesa, in quanto tali decisioni di riapertura dei suddetti procedimenti disciplinari non offrirebbero le garanzie d’imparzialità e di equità nella trattazione del caso del ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sulla non corretta esecuzione della sentenza citata e sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di buona amministrazione, e in particolare del principio del termine ragionevole, poiché, secondo il ricorrente, un nuovo procedimento disciplinare dovrebbe anch’esso intervenire entro un termine ragionevole, mentre ciò non avviene nel caso di specie.

4.

Quarto motivo, vertente su una domanda di risarcimento speciale, in conseguenza delle citate irregolarità, del danno morale che l’amministrazione avrebbe causato al ricorrente, poiché l’annullamento degli atti impugnati non sarebbe da solo idoneo a risarcire detto danno.