15.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 13/28


Ricorso proposto il 9 novembre 2017 — Kim e altri/ Consiglio

(Causa T-742/17)

(2018/C 013/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Il-Su Kim (Pyongyang, Corea del Nord), Song-Sam Kang (Amburgo, Germania), Chun-Sik Choe (Pyongyang), Kyu-Nam Sin (Pyongyang) e Chun-San Pak (Pyongyang) (rappresentanti: M. Lester, QC, S. Midwinter, QC, T. Brentnall e A. Stevenson, solicitors)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007, nei limiti in cui si applica ai ricorrenti;

condannare il convenuto alle spese sostenute dai ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha omesso di fornire una motivazione adeguata o sufficiente per l’inclusione dei ricorrenti.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il convenuto è incorso in un errore manifesto quando ha ritenuto soddisfatti i criteri per l’inclusione dei ricorrenti nell’elenco delle misure contestate; non esiste alcuna base fattuale per la loro inclusione.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il convenuto è incorso in uno sviamento di potere nel tentare di rendere inefficace il diritto dei ricorrenti a un ricorso effettivo in relazione alla contestazione del loro precedente inserimento nell’elenco ai sensi dell’articolo 230 TFUE, e/o ha violato il diritto dei ricorrenti alla parità di trattamento.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato i diritti della difesa dei ricorrenti omettendo di fornire a questi ultimi gli elementi di prova da lui invocati prima del loro reinserimento nell’elenco.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato la normativa in materia di protezione dei dati.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato, in maniera ingiustificata e sproporzionata, i diritti fondamentali dei ricorrenti, incluso il loro diritto alla tutela della proprietà, dell’impresa e della reputazione.