29.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 32/33


Ricorso proposto il 7 novembre 2017 — Wattiau / Parlamento

(Causa T-737/17)

(2018/C 032/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Francis Wattiau (Bridel, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare e statuire quanto segue:

la decisione di porre a suo carico l’importo di EUR 843,01, ripresa nella distinta n. 244 dell’ufficio liquidatore, è annullata;

se necessario, la decisione dell’APN del 2 agosto 2017 è annullata;

il Parlamento è condannato alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità della convenzione stipulata tra l’Unione europea e la federazione degli ospedali lussemburghesi recante un aumento del 15 % delle spese mediche che debbano sostenere gli affiliati al regime comune di assicurazione malattia (RCAM) in Lussemburgo. Tale eccezione di illegittimità si fonda su due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità e degli articoli 12 e 14 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione del principio di buona gestione finanziaria enunciato agli articoli 30 del regolamento n. 966/2012 e 43 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari dell’Unione europea.