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15.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 13/22 |
Ricorso proposto il 24 ottobre 2017 — Clestra Hauserman / Parlamento
(Causa T-725/17)
(2018/C 013/36)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Clestra Hauserman (Illkirch Graffenstaden, Francia) (rappresentante: J. Gehin, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione del Parlamento europeo contenuta nella sua lettera del 24 agosto 2017, con cui si notificava alla ricorrente il rigetto dell’offerta da essa presentata per il lotto n. 55 nel contesto della gara d’appalto INLO-D-UPIL-T-16-AO8, relativa al progetto di estensione e ristrutturazione dell’edificio [Konrad Adenauer] a Lussemburgo («decisione di rigetto»), e la decisione di aggiudicare tale lotto a un altro offerente («decisione di aggiudicazione»); |
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condannare il Parlamento europeo a risarcirle danni per un importo di EUR 1 000 893 a titolo di responsabilità extracontrattuale, e in ogni caso a rimborsarle la somma di EUR 50 000 quale costo di preparazione dell’offerta presentata nell’ambito della gara d’appalto n. 2014/S 123-218302; |
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condannare il Parlamento europeo a tutte le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull’irregolarità della decisione di esclusione della società Clestra Hauserman in quanto adottata in esito a una seconda gara d’appalto irregolarmente avviata in base al bando di gara n. 2016/S 215-391081 dell’8 novembre 2016, successiva a una prima gara conclusasi con l’aggiudicazione dell’appalto all’impresa ricorrente. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sull’ingiustificata ammissione dell’offerta dell’impresa aggiudicataria dell’appalto in applicazione delle disposizioni del capitolato d’oneri relative alla capacità tecnica e finanziaria dell’aggiudicatario (articoli 12 e 13 del capitolato d’oneri) e in relazione ai documenti richiesti nell’invito a presentare le offerte (articoli da I a VI. G). |
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3. |
Terzo motivo, vertente sull’irricevibilità dell’offerta dell’impresa aggiudicataria dell’appalto, di cui avrebbe dovuto essere constatata l’irregolarità in quanto anormalmente bassa; la selezione della stessa integra pertanto un errore manifesto di valutazione. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, per quanto riguarda lo svolgimento della seconda gara d’appalto. |