11.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/57 |
Ricorso proposto il 17 ottobre 2017 — WO Technopromexport / Consiglio
(Causa T-722/17)
(2017/C 424/82)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: OOO WO Technopromexport (Mosca, Russia) (rappresentante: N.Meyer avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata (PESC) 2017/1418 (1) del Consiglio, del 4 agosto 2017; |
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in via subordinata, annullare parzialmente la decisione impugnata (PESC) 2017/1418 del Consiglio, nei limiti in cui al punto 39 ha incluso la ricorrente nell’elenco delle persone ed entità previsto dall'articolo 1 della decisione; |
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riunire questo procedimento con il procedimento parallelo di Topor-Gilka ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su diffusi evidenti errori di valutazione
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione ex dell’articolo 296, paragrafo 2, del TFUE La decisione 2017/1418 viola l’obbligo di motivazione ex articolo 296, paragrafo 2, del TFUE. La summenzionata motivazione al punto 39 dell’allegato della decisione nel complesso sarebbe generica e non sufficientemente dettagliata. Essa non descriverebbe le ragioni concrete del perché il Consiglio abbia scelto nell’ambito del suo potere discrezionale, di applicare le misure restrittive alla ricorrente e non soddisferebbe nella sua interezza il requisito dell’obbligo di motivazione ex articolo 296, paragrafo 2, del TFUE. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di difesa e a un’effettiva tutela giurisdizionale Non avendo soddisfatto l’obbligo di motivazione ex articolo 29, paragrafo 2, del TFUE, il Consiglio avrebbe violato il diritto di difesa e a un’effettiva tutela giurisdizionale della ricorrente poiché, non essendo la stessa a conoscenza dei motivi principali per i quali è stato aggiunto nell’elenco controverso, non sarebbe possibile formulare la miglior difesa. |
(1) Decisione (PESC) 2017/1418 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2017, L 2031, pag. 5).
(2) Regolamento (UE) n. 1351/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU 2014, L 365, pag. 46).