8.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 5/49


Ricorso proposto l’11 ottobre 2017 — UP/Commissione

(Causa T-706/17)

(2018/C 005/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: UP (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza:

annullare la decisione del 26 aprile nella quale la DG RHH si opponeva alla domanda della ricorrente di poter lavorare a tempo parziale per motivi di ordine medico;

annullare, se del caso, la decisione del 12 luglio 2017 di rigetto del reclamo;

disporre il risarcimento del danno finanziario e morale della parte ricorrente derivante da tali decisioni, stimato, su riserva di nuova valutazione, nella somma di EUR 8 800;

condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce un unico motivo, suddiviso in due parti.

La prima parte verte sulla violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione e sulla violazione del diritto di essere ascoltato, in quanto l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo l’«AIPN») si sarebbe basata su una regolamentazione che si riferisce a casi diversi da quello della parte ricorrente senza averla sentita né averle permesso di far valere le proprie osservazioni idonee a influire sul contenuto della decisione contemplata e, pertanto, avrebbe violato i suoi diritti di difesa.

La seconda parte verte sulla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza, nonché sull’esistenza di un errore manifesto di valutazione dei fatti commesso dall’AIPN, in quanto essa avrebbe potuto considerare le indennità d’inabilità al lavoro alla luce delle norme generali di rimborso della regolamentazione comune. La parte ricorrente ritiene che nessuna disposizione statuaria impedisca che dette indennità possano essere cumulate con i redditi derivanti dalla propria attività professionale, in quanto la sua situazione medica e il suo livello d’inabilità al lavoro non soddisfano i criteri d’invalidità sul piano medico previsti dallo Statuto dei funzionari.