6.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 374/49 |
Ricorso proposto il 25 settembre 2017 — Jinan Meide Casting/Commissione
(Causa T-650/17)
(2017/C 374/74)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Jinan Meide Casting Co. Ltd (Jinan, Cina) (rappresentanti: R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 della Commissione, del 28 giugno 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd; e; |
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condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base (1) in quanto la Commissione si è basata, allo scopo di escludere arbitrariamente talune vendite, su: i) un volume esiguo di vendite fuori dalle normali operazioni commerciali e ii) dati inattendibili sui costi. La ricorrente sostiene che la determinazione del valore normale effettuata dalla Commissione viola l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base per due ragioni.
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2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, dell’articolo 2.4 dell’accordo antidumping dell’OMC e del principio di buona amministrazione, per aver rifiutato gli adeguamenti riguardanti lo stadio commerciale, le condizioni del credito, i costi d’imballaggio e le differenze tra materie prime e produttività nonché per aver imposto a carico della ricorrente un onere della prova eccessivo.
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3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 2, paragrafi 7, lettera a), 10 e 10, lettera a), nonché 11, del regolamento di base mediante la determinazione del margine di dumping in relazione ai tipi di prodotti non corrispondenti.
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4. |
Quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di base, per essersi la Commissione basata su dati relativi alle importazioni inesatti, o su una violazione degli articoli 3, 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento di base, per aver imposto alla ricorrente dazi senza aver accertato alcun pregiudizio o nesso di causalità.
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5. |
Quinto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 266 TFUE e dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base del 2009, dovuta al fatto che la sentenza avrebbe dovuto essere eseguita dal Consiglio e non dalla Commissione. Secondo la ricorrente, la procedura prevista dal regolamento di base del 2009, che, secondo quanto ammesso dalla stessa Commissione, costituiva la normativa applicabile all’indagine riaperta, richiede un’imposizione da parte del Consiglio, che delibera su proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo. La ricorrente sostiene che tale procedura non è stata seguita e che, pertanto, il regolamento impugnato è stato adottato in violazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base del 2009 e dell’articolo 266 TFUE, secondo il quale l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione comporta. |
(1) I riferimenti al regolamento di base si considerano rivolti in primo luogo al regolamento di base del 2009 (regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, GU 2009, L 343, pag. 51) e, in subordine, alla disposizione corrispondente del regolamento di base del 2016 (regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea, GU 2016, L 176, pag. 21).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell’Indonesia (GU 2013, L 129, pag. 1).