13.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 382/51


Ricorso proposto il 15 settembre 2017 — Éva Erdősi Galcsikné/Commisione

(Causa T-632/17)

(2017/C 382/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Éva Erdősi Galcsikné (Budapest, Ungheria) (rappresentante: D. Lazar, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 1o giugno 2017, rif. Ares (2017) 2755900,

annullare la decisione della Commissione del 17 luglio 2017, rif. C(2017)5146 final,

ordinare alla Commissione di rendere accessibili alla ricorrente tutti i documenti della procedura EU-Pilot 8572/15, CHAP (2015)00353, a prescindere da se siano già disponibili o se lo saranno solo in futuro, e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che l’obiettivo di protezione dell’attività d’indagine non sarebbe compromesso dalla divulgazione dei documenti controversi.

Oggetto dell’EU-Pilot 8572/15 sarebbero le diffuse violazioni del diritto a un giudice imparziale e a un processo equo da parte degli organi giurisdizionali ungheresi, dovute all’attuazione della legislazione di conversione dei cosiddetti prestiti in valuta straniera nella moneta ungherese. Tali leggi violerebbero la separazione dei poteri, poiché incidono nei rapporti giuridici privati dei cittadini. In particolare tali leggi obbligherebbero i mutuatari ad accollarsi le perdite dovute al rischio di cambio, e sarebbe fatto divieto di contestare in giudizio la validità dei contratti.

I negoziati tra la Commissione europea e il governo ungherese, al fine di conformare l’ordinamento giuridico ungherese con il diritto europeo, sarebbero inadeguati, per il raggiungimento di questo obiettivo, in quanto i giudici sarebbero indipendenti in uno Stato di diritto.

La divulgazione dei documenti controversi non comprometterebbe l’obiettivo di protezione dell’attività d’indagine, ma lo promuoverebbe, poiché solo un dibattito pubblico può modificare la giurisprudenza dei giudici.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che sussisterebbe un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti controversi.

Risulterebbe nell’interesse pubblico divulgare i documenti, perché permetterebbe di:

modificare la cultura giuridica dei giudici ungheresi,

discutere in un dibattito pubblico l’opinione del governo ungherese in merito all’interpretazione dei diritti fondamentali a livello europeo, e

garantire un dibattito pubblico circa l’opinione della Commissione attinente l’interpretazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, della Convenzione EDU.