30.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/39


Ricorso proposto il 18 settembre 2017 — Repubblica ceca/Commissione

(Causa T-629/17)

(2017/C 369/53)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione esecutiva della Commissione C(2017) 4682 final, del 6 luglio 2017, che annulla una parte dell’aiuto del Fondo sociale europeo per il programma operativo Formazione in materia di competitività nell’ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» nella Repubblica ceca nonché una parte dell’aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale per i programmi operativi Ricerca e sviluppo per l’innovazione nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» nella Repubblica ceca e Assistenza tecnica nell’ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» nella Repubblica ceca; e

condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 99, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, in combinato disposto con l’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (in prosieguo: la «direttiva 2004/18»). Infatti, la Commissione ha proceduto a rettifiche finanziarie per presunte irregolarità nel settore degli appalti pubblici, che integrano tuttavia un agire conforme all’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18. La Commissione considera a torto che la deroga alle regole in materia di appalti pubblici prevista all’articolo 16, lettera b), della direttiva 2014/18, relativa al contenuto dei programmi, si applichi unicamente alle amministrazioni aggiudicatrici che siano emittenti radiotelevisive.