23.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 357/29 |
Ricorso proposto il 5 settembre 2017 — Repubblica di Lituania/Commissione europea
(Causa T-603/17)
(2017/C 357/38)
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė, R. Dzikovič e M. Palionis.)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione di esecuzione (UE) 2017/1144 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1) nella parte in cui applica alla Lituania una rettifica finanziaria di un importo di EUR 4 207 894,93; |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
Applicando una rettifica finanziaria forfettaria del 5 % di un importo di EUR 4 207 894,93 a motivo di carenze in controlli essenziali, la Commissione ha violato l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (2) in quanto, nel determinare la portata della non conformità constatata, la natura dell’infrazione e il danno finanziario causato all’Unione europea:
1. |
ha considerato a torto che la qualità dei controlli in loco effettuati in Lituania era inadeguata e che essa costituiva una carenza in un controllo essenziale poiché:
|
2. |
ha ritenuto a torto che la qualità dei controlli sulla veridicità delle spese effettuate in Lituania costituisse una carenza in un controllo essenziale poiché:
|
3. |
ha omesso di prendere in considerazione il danno effettivamente causato all’Unione europea con riferimento alle spese connesse al lavoro dei volontari e ha erroneamente ritenuto che non fosse stato adeguatamente verificato se i costi delle operazioni connesse a beni immobili soddisfacessero i requisiti, e ha errato, di conseguenza, nel constatare che vi era stata una carenza in un controllo essenziale poiché:
|
(2) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).
(3) Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011 , che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale(GU 2011 L 25, pag. 8).