30.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/35


Ricorso proposto il 30 agosto 2017 — BEI/Siria

(Causa T-591/17)

(2017/C 369/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran e F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti, D. Arts, avvocato e T. Cusworth, solicitor)

Convenuta: Repubblica araba siriana

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la Siria al pagamento di tutte le somme ad essa dovute in forza delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 e 9.02 del Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreement (accordo di prestito relativo alla fornitura di acqua alla regione di Deir Ez Zor), che comprendono:

404 425,58 euro, ossia la somma ad essa dovuta al 25 agosto 2017, costituita da capitale, interessi e interessi moratori convenzionalmente stabiliti (maturati dalla data di scadenza al 25 agosto 2017);

ulteriori interessi moratori convenzionalmente stabiliti, maturati al tasso annuo del 3,5 % (350 punti base), sino alla data del pagamento;

ogni imposta, tassa, onere e compenso professionale applicabile, maturato dalla data di scadenza sino alla data del pagamento, incluse le spese del presente procedimento;

in ogni caso, condannare la Siria al pagamento dell’importo dovuto per le rate successive alla data del presente ricorso che la Siria non dovesse pagare, che comprende:

il capitale e gli interessi di ciascuna rata;

gli interessi moratori convenzionalmente stabiliti, maturati al tasso annuo del 3,5 % (350 punti base), dalla data di scadenza di ciascuna rata all’effettivo pagamento da parte della Siria;

condannare la Siria alle spese, conformemente all’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.

Primo e unico motivo, vertente sull’inadempimento, da parte della Siria, dei propri obblighi contrattuali, di cui alle clausole 3.01 e 4.01 del Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreement, di pagare le rate previste da tale accordo di prestito alla loro scadenza, e dell’obbligo contrattuale, di cui alla clausola 3.02 del medesimo accordo, di pagare gli interessi moratori convenzionalmente stabiliti, relativi a ciascuna rata scaduta ed insoluta, maturati al tasso annuale ivi specificato. Di conseguenza, la Siria è contrattualmente obbligata al pagamento di tutte le somme dovute in forza delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 e 9.02 del Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreement.