13.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 382/47


Ricorso proposto il 17 agosto 2017 — Algebris (UK) e altri/CRU

(Causa T-575/17)

(2017/C 382/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Algebris (UK) Ltd (Londra, Regno Unito), Anchorage Capital Group LLC (New York, New York, Stati Uniti), Ronit Capital LLP (Londra) (rappresentanti: T. Soames e J. Vandenbussche, avvocati, R. East, solicitor, e N. Chesaites, barrister)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione del Comitato di risoluzione unico SRB/EES/2017/08, del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell’ente creditizio Banco Popular Español, S.A. (1), o, in subordine, i suoi articoli 1 e/o 6;

condannare il CRU alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, secondo cui il CRU ha commesso gravi violazioni dei principi di riservatezza e di tutela del segreto professionale, in contrasto con l’articolo 339 TFUE, con l’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 (2) e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, violando altresì, in tal modo, il diritto delle ricorrenti a una buona amministrazione quale sancito all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, relativo a errori manifesti di valutazione nell’applicazione, da parte della Commissione europea, degli articoli 14, 18, 20, 21, 22 e 24 del regolamento n. 806/2014.

Le ricorrenti fanno valere, al riguardo, che la valutazione del Banco Popular, su cui è stata basata l’azione di risoluzione adottata nell’ambito del programma di risoluzione, non era equa, né prudente o affidabile, e non era conforme al «principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato»; essa, pertanto, non costituiva una prova esatta, affidabile e coerente su cui basare il programma di risoluzione e non era idonea a supportare la decisione impugnata. Inoltre, e per le stesse ragioni, il programma di risoluzione (e quindi la decisione impugnata) era manifestamente sproporzionato, poiché andava al di là delle misure necessarie a garantire gli obiettivi della risoluzione.

3.

Terzo motivo, secondo cui il CRU ha espropriato la proprietà delle ricorrenti, in violazione dei loro diritti fondamentali quali tutelati dai principi generali del diritto dell’Unione e sanciti all’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali.

4.

Quarto motivo, secondo cui il CRU ha omesso di garantire, ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia, che le ricorrenti beneficiassero del diritto di essere ascoltate nel corso della procedura di risoluzione.

5.

Quinto motivo, secondo cui il programma di risoluzione non è stato legalmente approvato dalla Commissione e, pertanto, la decisione impugnata non è legalmente entrata in vigore.

Riguardo a tale punto, le ricorrenti fanno valere che, prima di adottare la sua decisione 2017/1246 che approva il programma di risoluzione, la Commissione ha omesso di valutare correttamente, o non ha valutato affatto, gli aspetti discrezionali del programma di risoluzione. Ciò costituisce una violazione degli obblighi della Commissione a norma del regolamento (UE) n. 806/2014 e dei principi della giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa Meroni. Di conseguenza, il CRU ha commesso un errore manifesto di valutazione e un errore di diritto nel concludere che la sua decisione di adozione del programma di risoluzione poteva entrare in vigore, o era entrata in vigore; inoltre, o in subordine, e in ogni caso, il programma di risoluzione adottato con la decisione impugnata non è legalmente entrato in vigore.


(1)  Decisione della Commissione (UE) 2017/1246, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A. [notificata con il numero C(2017) 4038] (GU 2017, L 178, pag. 15).

(2)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010.