9.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 338/19


Ricorso proposto il 18 agosto 2017 — Korea National Insurance Corporation/Consiglio e Commissione

(Causa T-568/17)

(2017/C 338/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Korea National Insurance Corporation (Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea) (rappresentanti: M. Lester e S. Midwinter, QC, T. Brentnall e A. Stevenson, Solicitors)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/993 della Commissione, del 12 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU 2017, L 149, pag. 67), la decisione (PESC) 2017/994 del Consiglio, del 12 giugno 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU 2017, L 149, pag. 75), la decisione di esecuzione (PESC) 2017/1459 del Consiglio, del 10 agosto 2017, che attua la decisione (PESC) 2016/849 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU 2017, L 208, pag. 38), e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1457 della Commissione, del 10 agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU 2017, L 208, pag. 33), nella parte in cui tali atti includono la ricorrente nell’elenco delle entità soggette a misure restrittive.

condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, relativo al fatto che i convenuti non hanno fornito una motivazione adeguata o sufficiente per includere la ricorrente nell’elenco.

2.

Secondo motivo, relativo al fatto che i convenuti hanno manifestamente errato nel considerare che i criteri per l’inclusione nelle misure contestate erano soddisfatti nel caso della ricorrente; non esiste alcun fondamento di fatto per la sua inclusione.

3.

Terzo motivo, relativo al fatto che i convenuti non hanno fornito alla ricorrente gli elementi di prova a sostegno della loro decisione di reinserirla nell’elenco prima di procedere in tal senso, o dell’attuazione da parte dell’Unione europea del suo inserimento nell’elenco delle Nazioni Unite, in violazione dei suoi diritti di difesa e di tutela giurisdizionale effettiva.

4.

Quarto motivo, relativo al fatto che i convenuti non hanno adempiuto ai loro obblighi quando hanno deciso di inserire la ricorrente nell’elenco a seguito della sua designazione da parte delle Nazioni Unite.

5.

Quinto motivo, relativo al fatto che i convenuti hanno commesso uno sviamento di potere nel tentare di rendere inefficace e, di conseguenza, di ignorare il diritto della ricorrente ad un ricorso effettivo in relazione al suo inserimento nell’elenco ai sensi dell’articolo 230 TFUE e/o hanno violato il diritto della ricorrente alla parità di trattamento.

6.

Sesto motivo, relativo al fatto che i convenuti hanno violato la normativa riguardante la protezione dei dati.

7.

Settimo motivo, relativo al fatto che i convenuti hanno violato ingiustificatamente e in modo sproporzionato i diritti fondamentali della ricorrente, compreso il suo diritto alla tutela della proprietà, dell’impresa e della reputazione.