25.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 318/17


Ricorso proposto il 2 agosto 2017 — Rogesa/Commissione

(Causa T-475/17)

(2017/C 318/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e A. Sitzer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di rigetto della Commissione, del 20 giugno 2017, o in subordine, la decisione dell’11 luglio 2017, sulla domanda di conferma della ricorrente del 29 maggio 2017 (rif. GestDem n. 2017/1788), e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che erano soddisfatti i presupposti del diritto di accesso ai documenti

La ricorrente fa valere che la decisione impugnata violerebbe l’articolo 3, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 (1) in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001 (2), in quanto essa avrebbe diritto di accesso ai documenti da essa richiesti.

2.

Secondo motivo, vertente sull’insussistenza di motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001

La ricorrente sostiene che i documenti richiesti non conterrebbero alcun dato commerciale sensibile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e che in ogni caso vi sarebbe un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti.

La ricorrente fa altresì valere che anche il motivo di rifiuto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, ai sensi del quale l’accesso ai documenti può essere rifiutato se la loro divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale, sarebbe inoperante, in quanto il procedimento nella causa C-80/16 (ArcelorMittal Atlantique e Lorraine) pendente dinanzi alla Corte si è praticamente concluso con la sentenza del 26 luglio 2017.

La ricorrente sostiene del pari che la Commissione avrebbe comunque dovuto concedere un accesso parziale, segnatamente mediante espunzione dei dati da mantenere riservati. La decisione della Commissione violerebbe in tal modo anche l’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e il principio di proporzionalità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, TUE.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errore procedurale della Commissione

La ricorrente fa infine valere una violazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Nonostante una duplice proroga del termine, da ultimo per un periodo di tempo indeterminato, fino al momento della presentazione del ricorso non sarebbe stata pronunciata alcuna decisione sulla domanda di conferma proposta dalla ricorrente già in data 29 maggio 2017. L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 prevede soltanto la possibilità di un’unica proroga del termine di quindici giorni lavorativi e non per un periodo di tempo indeterminato.


(1)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006 L 264, pag. 13).

(2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).