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25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/17 |
Ricorso proposto il 2 agosto 2017 — Rogesa/Commissione
(Causa T-475/17)
(2017/C 318/23)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e A. Sitzer, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione di rigetto della Commissione, del 20 giugno 2017, o in subordine, la decisione dell’11 luglio 2017, sulla domanda di conferma della ricorrente del 29 maggio 2017 (rif. GestDem n. 2017/1788), e |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che erano soddisfatti i presupposti del diritto di accesso ai documenti
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2. |
Secondo motivo, vertente sull’insussistenza di motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001
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3. |
Terzo motivo, vertente sull’errore procedurale della Commissione
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(1) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006 L 264, pag. 13).
(2) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).