11.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 300/36


Ricorso proposto il 14 luglio 2017 — Bateni/Consiglio

(Causa T-455/17)

(2017/C 300/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Naser Bateni (Amburgo, Germania) (rappresentanti: M. Schlingmann e M. Bever, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

condannare l’Unione europea, rappresentata dal Consiglio, a versare al ricorrente un risarcimento pari a EUR 250 000,00 per i danni non patrimoniali subiti dal ricorrente a causa:

dell’inserimento nella tabella III dell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio ad opera della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2011, L 319, pag. 71) e dell’inserimento nella tabella III dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio del 1o dicembre 2011 che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2011, L 319, pag. 11);

dell’inserimento nella tabella III dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1);

dell’inserimento nella tabella III dell’allegato della decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 306, pag. 18) e nella tabella III dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 306, pag. 3);

2.

condannare l’Unione europea, rappresentata dal Consiglio, a corrispondere interessi di mora in misura pari al tasso di interesse fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali, a decorrere dal 24 marzo 2017 fino al pagamento integrale dell’importo indicato sub 1;

3.

condannare l’Unione europea, rappresentata dal Consiglio, a sopportare le spese del procedimento e, in particolare, quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo.

1.

Con il primo motivo il ricorrente fa valere che, nell’adottare le misure restrittive nei suoi confronti, il Consiglio avrebbe commesso una violazione qualificata della normativa a tutela del ricorrente. Ne sarebbe derivato per il ricorrente un rilevante danno non patrimoniale, che andrebbe risarcito.

Il ricorrente avrebbe proposto con successo ricorsi di annullamento avverso il suo inserimento negli elenchi di sanzioni. Il Tribunale avrebbe dichiarato la nullità dei predetti atti giuridici, nella parte in cui interessavano il ricorrente, con sentenze passate in giudicato del 6 settembre 2013, nelle cause T-42/12 e T-181/12, nonché del 16 settembre 2015, nella causa T-45/14. Il Tribunale avrebbe in tal modo constatato che il Consiglio non avrebbe dimostrato alcun motivo che avrebbe potuto giustificare l’inserimento del ricorrente negli elenchi di sanzioni e, pertanto, sarebbe incorso in errori manifesti di valutazione e avrebbe agito con negligenza.

Ai sensi della giurisprudenza del Tribunale (sentenza del 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan Co./Consiglio, T-384/11), nel frattempo confermata dalla Corte (sentenza del 30 maggio 2017, C-45/15), sussisterebbe una violazione qualificata tanto delle disposizioni materiali a tutela del singolo di ciascuna norma di delega, quanto dei diritti fondamentali dell’interessato, segnatamente del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.

La dichiarazione di nullità degli atti controversi non rappresenterebbe di per sé un risarcimento sufficiente. Le ampie conseguenze sociali, professionali e private dell’erroneo inserimento del ricorrente negli elenchi per anni potrebbero essere compensate soltanto con il pagamento di un indennizzo.